Su Il Sole 24 Ore del 30 luglio 2014 un intervento del prof. Enrico De Mita a proposito della decisione depositata in segreteria il 29 gennaio 2014 dal Tar di Trento (Sezione Unica), con cui è stato chiesto al segretario generale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa se i principi fiscali della direttiva Ue del Consiglio 21 dicembre 1989 (successiva modificazione e integrazione) ostino a una normativa quale quella delineata dagli articoli 13 e 14 del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi) che hanno stabilito elevati importi di contributi unificati per l'accesso alle giustizie amministrative in materia di contratti pubblici.

L'articolo del prof. Enrico De Mita su Il Sole 24 Ore del 30 luglio 2014 è disponibile a questo indirizzo 

Sul tema del contributo unificato v. anche CONTRIBUTO UNIFICATO: SOSPESO DA TRGA DI TRENTO UN “INVITO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E IRROGAZIONE SANZIONE”.


Nella seduta del 25 luglio 2014 la Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni ha approvato, in sede referente, un emendamento al disegno di legge di conversione del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, che all'articolo 40, comma 1, lettera a), aggiunge in fine i seguenti periodi:
 «Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti, il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello.».


Il comune non ha in linea di principio l’obbligo di motivare la quantificazione della misura d’imposta all’interno dell’ambito stabilito dalla legge; solamente nei casi in cui sia la stessa legge a vincolare le delibere tariffarie a determinati parametri, ricorre l’obbligo motivazionale, cosa che non accade in materia di imposta comunale sugli immobili che è finalizzata al finanziamento delle spese generali del comune.
Il Comune non ha l'obbligo di motivare la quantificazione della percentuale d'imposta all'interno dell'intervallo stabilito, più di quanto abbia l'obbligo di motivare la quantificazione delle singole voci del bilancio di previsione; ne consegue che il mero riferimento al soddisfacimento delle esigenze di bilancio integra la motivazione della scelta di fissare l’aliquota più elevata consentita dalla legge.

In tal senso si esprime il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con la sentenza n. 3930 del 24 luglio 2014
 

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Il 24 luglio 2014 il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  ha presentato il testo del disegno di legge: Principi in materia di politiche pubbliche territoriali e trasformazione urbana.
La bozza del testo è oggetto di consultazione pubblica on-line, che resterà aperta fino al 15 settembre 2014 per la raccolta di proposte e spunti critici.
Tali contributi potranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail: lecittavivibili@mit.gov.it
Per maggiori informazioni si può consultare la pagina dedicata sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasposrti al seguente: indirizzo.


La Giunta Regionale, con la delibera 11 luglio 2014 n. X/2130, pubblicata sul BURL, Serie Ordinaria n. 30 del 22 luglio 2014, ha approvato la disciplina del procedimento di nomina dei commissari ad acta per il completamento della procedura di approvazione dei PGT di cui all’art. 25 bis, comma 3, della l.r. n. 12 del 2005.
La disciplina, in sintesi, prevede che:
  • Entro il 29 agosto 2014 l’Assessore al territorio, urbanistica e difesa del suolo diffida, tramite pec, i comuni che non hanno approvato il PGT entro il 30 giugno 2014, invitandoli ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento di approvazione del piano entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo.
  • La Giunta regionale, scaduto inutilmente il termine di 120 giorni di cui sopra, nomina, nei successivi 60 giorni, un commissario ad acta per assumere, in via sostitutiva, tutti gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di approvazione del PGT, ivi compreso il provvedimento di approvazione del PGT medesimo.
  • Il provvedimento di nomina stabilisce anche il termine - determinato in base alla popolazione residente e allo stadio procedurale del PGT del comune commissariato, secondo il prospetto riportato nella delibera - assegnato al commissario ad acta per provvedere, nonché il relativo compenso.
  • Dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione viene meno per i comuni commissariati la potestà di assumere il provvedimento conclusivo del procedimento di approvazione del PGT.
  • In caso di comprovata impossibilità di portare a termine il mandato affidatogli nel termine assegnato, il commissario ad acta può ottenere dalla Giunta regionale una proroga avente durata comunque non superiore al termine iniziale; la richiesta di proroga deve essere motivata e va presentata almeno un mese prima della scadenza del termine medesimo.
  • Gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.
  • Con la diffida dell’Assessore al territorio, urbanistica e difesa del suolo viene segnalato che la Regione è tenuta a comunicare alla Procura Regionale della Corte dei Conti i casi di avvenuta nomina di commissari ad acta il cui compenso è a carico delle amministrazioni commissariate, affinché possa essere valutata l’eventuale sussistenza di responsabilità personali.


Nella seduta del 22 luglio 2014 la Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni ha approvato, in sede referente, un emendamento al disegno di legge di conversione del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, che sostituisce il primo comma dell’art. 18 con i seguenti:
«1. Nelle more della rideterminazione dell'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° luglio 2015 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dal 1° luglio 2015, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.
  1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta al Parlamento una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. Alla relazione è allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari.
».
Il testo completo dell’emendamento è consultabile nell'allegato 2 al verbale della seduta del 22 luglio 2014 della Commissione  Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni, consultabile sul sito della Camera dei Deputati al seguente indirizzo


La Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, con la sentenza del 17 luglio 2014 (cause C 58/13 e C 59/13), ha statuito che: “l’articolo 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, deve essere interpretato nel senso che non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita”.


Il TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, con la sentenza n. 1842 in data 11 luglio 2014, ha annullato la previsione di una variante al PGT in quanto carente di istruttoria e di motivazione in relazione alla precedente vocazione edificatoria dell’area dei ricorrenti e al cospetto di un affidamento dei proprietari riguardo alla possibilità di costruirvi una determinata volumetria.

Ad avviso del TAR milanese, nonostante generalmente si ritenga sufficiente che l’amministrazione fornisca una sommaria motivazione delle proprie scelte pianificatorie e che non contenga, dunque, un’analitica confutazione delle singole osservazioni svolte dalla parte interessata, la scelta deve, pur sempre, esternare le ragioni a supporto di una legittima e ragionevole potestà pianificatoria.

La motivazione degli atti di pianificazione urbanistica deve, sempre secondo il TAR, trovare un concreto raffronto con la realtà territoriale del comune cui si riferisce, evidenziandone le peculiarità che ne giustificano la scelta anche in relazione ai contrapposti interessi dei privati, eventualmente contemperando le più varie esigenze, soprattutto quando si va a modificare un assetto ormai consolidato e per gli stessi molto più vantaggioso.

(Il testo della sentenza è stato estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa; indirizzo web: https://www.giustizia-amministrativa.it/).


Il TAR Campania, Salerno, Sezione II, con la sentenza n. 1383 del 16 luglio 2014, ribadisce che l’incarico ai legali esterni, consistente nella complessiva attività di assistenza e consulenza legale da espletarsi in favore di un Comune, ovvero nella gestione di tutto il servizio di attività legale dell’amministrazione, comprensivo di attività di consultazioni orali, scritte, e di redazione di pareri, va affidato mediante una procedura comparativa allo scopo di selezionare, secondo logiche concorrenziali, il contraente.

Nella fattispecie, precisa il TAR, non si tratta dell’affidamento, in via fiduciaria, di un singolo incarico o di una singola attività afferente ad una specifica vertenza legale, ma, piuttosto, della organizzazione di una complessiva attività di assistenza in favore dell’ente locale, da farsi rientrare, a pieno titolo, nella nozione ampia di consulenza legale.


Pubblichiamo la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano del 14 luglio 2014, contenente le osservazioni in merito all’art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, avente ad oggetto la riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici.


GIUSTIZIA EFFICIENTE E AUTORITÀ INDIPENDENTI PER RILANCIARE L’ECONOMIA (CONV. D.L. 90/2014)
Convegno 21 luglio 2014
Politecnico di Milano - Aula Rogers
Via Ampère 2 - Edificio 11
Il programma prevede:

Ore 14.30 - Registrazione
Saluti
Ilaria Valente (Preside della Scuola di Architettura e Società)
Ugo Taucer (Capo di Gabinetto del Prefetto di Milano)
Valentina Aprea (Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia)
Relazioni introduttive
Ore 15.00 - Pierluigi Mantini (Politecnico di Milano - Consiglio di Presidenza Giustizia Amministrativa)
Ore 15.15 - Francesco Mariuzzo (Presidente TAR Lombardia - Milano)
Ore 15.30 - Marco Sica (Università dell’Insubria)
Ore 16.30 - Tavola rotonda
Coordina: Maria Agostina Cabiddu (Politecnico di Milano)
Intervengono:
Guido Bortoni (Presidente Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il sistema idrico)
Angelo De Zotti (Presidente TAR Brescia)
Umberto Fantigrossi (Presidente Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti)
Emanuele Fiano (Relatore d.l. conv. d.l. 90/2014)
Ennio Macchi (Politecnico di Milano)
Francesco Marzari (EXPO 2015)


Ad avviso del TAR Sicilia, Sezione di Palermo, solo nella misura in cui le parti offrano al giudice atti defensionali chiari e sintetici è possibile che il giudice renda un celere servizio di giustizia con la tempestiva pubblicazione del dispositivo e il deposito di una sentenza chiara e sintetica (e possibilmente anche semplificata).

Sempre secondo il TAR siciliano, in mancanza del rispetto, a monte, del fondamentale principio di sinteticità degli atti di parte, il giudice, per assicurare, a valle, il rispetto del principio di sinteticità della sentenza, dovrà necessariamente circoscrivere la materia del contendere ai soli punti controversi (anche alla luce delle indicazioni già fornite in sede cautelare e all’esito dell’attività istruttoria eventualmente disposta); dovrà poi fare contemporanea applicazione dei principi dell’acquiescenza e dell’assorbimento dei motivi non esaminati.

Ritiene, infine, il TAR di Palermo che, in ossequio ai principi di speditezza che necessariamente connotano il rito in materia di appalti, specie quanto si tratta dei provvedimenti di esclusione dalla gara e anche di ammissione, va peraltro riconosciuta la legittimità della redazione della motivazione della sentenza per relationem, attraverso il richiamo delle contrarie argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice riterrà quindi di fare proprie.
 
Il testo della sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sezione I, 8 luglio 2014, n. 1787, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.
 
 


Nella seduta del 12 giugno 2014, la Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI ha adottato i moduli semplificati e unificati perla presentazione dell'istanza di permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Le Regioni, ove necessario, dovranno adeguare in relazione alle specifiche normative regionali di settore, i contenuti dei quadri informativi dei moduli semplificati ed unificati, di cui all'Accordo del 12 giugno 2014, utilizzando i quadri e le informazioni individuati come variabili; i Comuni dovranno adeguare la modulistica in uso sulla base delle previsioni dell'Accordo.

Il testo dell'Accordo è pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 56 alla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014.


La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 197 in data 11 luglio 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 della legge regionale Piemonte n. 3 del 2013, nella parte in cui sostituisce il comma 6 dell’art. 16-bis della legge regionale n. 56 del 1977, prevedendo una generale sottrazione al processo di valutazione ambientale strategica (VAS), tanto delle varianti degli strumenti urbanistici generali disciplinate dal medesimo articolo che determinano l’uso a livello locale di aree di limitate dimensioni, quanto degli specifici altri tipi di varianti contemplati nello stesso articolo.

La radicale esclusione di tutte codeste varianti non solo dalla valutazione ambientale strategica, ma anche dalla stessa verifica di assoggettabilità determina, per la Corte, un palese vulnus alla tutela approntata dalle disposizioni di cui agli articoli 6 e 12 del d.lgs. n. 152 del 2006, che prevedono che la necessità del ricorso alla procedura di VAS o di assoggettabilità dipenda, non già da un dato meramente quantitativo riferito alle dimensioni di interventi la cui inoffensività sull’ambiente sia aprioristicamente ed astrattamente affermata in ragione della loro modesta entità, bensì dalla accertata significatività dell’impatto sull’ambiente e sul patrimonio culturale che detti interventi (seppure non estesi) concretamente hanno capacità di produrre.

La Corte Costituzionale ha, poi, dichiarato l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 34 della legge reg. n. 3 del 2013, nella parte in cui sostituisce l’art. 17, comma 2, della legge regionale n. 56 del 1977, in quanto non prevede la partecipazione degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali al procedimento di conformazione agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica delle varianti al piano regolatore generale comunale e intercomunale, in contrasto con l’art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004.

La Corte ribadisce che l’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull’intero territorio nazionale; al contrario, nella specie, la generale esclusione della partecipazione degli organi ministeriali nei procedimenti di adozione delle varianti viene a degradare, nella sostanza, la tutela paesaggistica da valore unitario prevalente e a concertazione rigorosamente necessaria, in mera esigenza urbanistica.
Il testo della sentenza è consultabile sul sito della Corte Costituzionale al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato, con la decisione della Sezione Quinta n. 3144 del 23 giugno 2014, ha annullato una sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto illegittima la nomina di una giunta comunale per violazione del principio della parità di accesso alle cariche amministrative tra uomini e donne.
 
Secondo il giudice di primo grado, in una prospettiva di effettività di tutela in senso sostanziale, la concreta attuazione del principio di non discriminazione, in relazione ai principi di proporzionalità e adeguatezza discendenti dal diritto europeo e dall’attuazione della Corte di Strasburgo, doveva essere individuata nella garanzia del rispetto di una soglia quanto più approssimata alla pari rappresentanza dei generi, da indicarsi nel 40% di persone del sesso sotto-rappresentato.
 
Il Consiglio di Stato, a sostegno della sua decisione di riforma, rileva che:
  • l’art. 51, comma 1, della Costituzione, finalizzato a promuovere la pari opportunità tra donne e uomini, ha natura meramente programmatica;
  • i principi di non discriminazione, proporzionalità e adeguatezza discendenti dal diritto europeo non sono direttamente invocabili quali parametri di legittimità degli atti amministrativi nazionali se non nel significato di vietare ogni condotta discriminatoria;
  • nel caso specifico le disposizioni statutarie dell’ente locale erano prive di contenuti precettivi, in ragione della loro vaga e generica formulazione;
  • il nuovo disposto di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, novellato nel senso che gli statuti debbano ora garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte, non è rilevante, poiché esso implica che, per il futuro, non potranno più ammettersi giunte monogenere, al di fuori del caso estremo di concreta e motivata impossibilità di assicurare tale presenza, imponendo la compresenza dei generi, ma non anche il loro riequilibrio, rimesso all’autonomia statutaria dell’Ente.
 

 



Pubblichiamo la memoria dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico presentata in sede di audizione presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, contenente le osservazioni dell'Autorità in merito alle norme del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, concernenti le autorità di regolazione.


Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sezione Sesta n. 3408 del 4 luglio 2014, pur prendendo atto di un orientamento secondo cui la realizzazione di muri di cinta di altezza inferiore a tre metri sarebbe in ogni caso assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività, ritiene che prevalenti ragioni sistematiche inducano a coniugare il richiamato orientamento con quello secondo cui la configurabilità di un intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) debba essere valutata secondo un’ottica sostanziale, avendo prioritario riguardo all’effettiva idoneità del singolo intervento a determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie del territorio.
In particolare, indipendentemente dal dato meramente quantitativo relativo all’altezza del manufatto, appare necessario il permesso di costruire nelle ipotesi in cui il singolo intervento determini un’incidenza sull’assetto complessivo del territorio di entità ed impatto tali da produrre un’apprezzabile trasformazione urbanistica o edilizia.
Si tratta di un’evenienza che ricorre ove il muro di cinta non assume una mera funzione di difesa della proprietà da ingerenze materiali, vale a dire una funzione strumentale all’esercizio del ius excludendi alios (il che può essere raggiunto anche attraverso la realizzazione di una semplice cancellata), ma dà luogo a una significativa e permanente trasformazione territoriale attraverso un manufatto caratterizzato da un rilevante ingombro visivo e spaziale, incidente sul deflusso delle acque e condizionante il passaggio dell’aria, di per sé non indispensabile in relazione alla funzione di semplice protezione della proprietà.


L'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti - UNA (alla cui fondazione ha partecipato la Camera Ammnistrativa di Como, oggi Camera Amministrativa dell'Insubria) ha predisposto delle proposte di modifica di alcuni articoli del decreto legge n. 90 del 2014 che riguardano più da vicino la giustizia amministrativa.
 


Il Consiglio Regionale della Lombardia, con deliberazione n. 401 del 24 giugno 2014, ha approvato una mozione con la quale invita il Presidente della Giunta Regionale ad attivarsi affinché in sede di conversione del decreto legge n. 90 del 2014 siano adottate le iniziative necessarie affinché la razionalizzazione della rete degli uffici dei TAR sia effettuata secondo criteri generali di efficienza in rapporto alla popolazione servita in modo da salvaguardare un presidio, quello della Lombardia orientale, essenziale per la Regione. 


La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 190 del 4 luglio 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11, nella parte in cui autorizza la Giunta provinciale a erogare contributi finanziari alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi online a condizione che abbiano sede legale e redazione principale nel territorio della Provincia di Bolzano.
La disposizione scrutinata nel subordinare la concessione dei contributi al requisito della sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale, a scapito di quelle radicate in altre zone del territorio nazionale o in altri Stati membri dell’Unione europea, si pone in violazione della libertà di stabilimento garantita dai Trattati europei, che esigono una parità di trattamento tra imprese, indipendentemente dalla ubicazione della loro sede legale e quindi vietano tanto le discriminazioni palesi, quanto le misure che ostacolino o scoraggino, direttamente o indirettamente, il pieno esercizio della libertà di stabilimento.
Il testo della sentenza è consultabile sul sito della Corte Costituzionale al seguente indirizzo.