Con ordinanza n. 58 del 25 giugno 2014, il TRGA Trentino Alto Adige, Sezione di Trento, sul rilievo che al mancato pagamento del contributo unificato consegue l’addebito di interessi e di sanzioni “a cascata”, fatto che può comportare negative conseguenze per lo studio legale dei ricorrenti, sia in termini patrimoniali che sul piano dell’immagine professionale, ha accolto l’istanza cautelare proposta avverso una nota del Segretario Generale del TRGA di Trento, avente ad oggetto "invito al pagamento del contributo unificato e irrogazione sanzione”.
 
Si ricorda che lo stesso TRGA, con ordinanza n. 23 del 29 gennaio 2014,  aveva  rimesso all'esame della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale di corretta interpretazione della normativa interna in rapporto a quella comunitaria sovraordinata:
"Se i principi fissati dalla Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE e successive modifiche ed integrazioni, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 13, commi 1-bis, 1-quater e 6-bis, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi) che hanno stabilito elevati importi di contributo unificato per l’accesso alla giustizia amministrativa in materia di contratti pubblici".