Il Consiglio di Stato ribadisce che un ricorso in appello redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato alla parte appellata, è da ritenersi meramente irregolare, dal che consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, mediante la rinnovazione del ricorso in appello tramite la redazione con le modalità formali dell’art. 9 d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 e successiva notificazione alle altre parti del giudizio.

L’ordinanza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 56 del 4 gennaio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.