Il Consiglio di Stato, confermando una sentenza del TAR Milano, ritiene legittimo un diniego di permesso di costruire in sanatoria per una copertura in policarbonato di un terrazzo sul quale si affacciano delle unità immobiliari poste ai piani superiori, motivato sul fatto che la distanza fra la tettoia e l'appartamento sovrastante era inferiore ai 3 mt previsti dall’art. 907 del codice civile.
Precisa al riguardo il Consiglio di Stato che la realizzazione di una tettoia va configurata sotto il profilo urbanistico come intervento di nuova costruzione, richiedendo quindi il permesso di costruire, allorché difetti, come nel caso esaminato, dei requisiti richiesti per le pertinenze e per gli interventi precari; di conseguenza, il rilascio del titolo edilizio necessita della conformità dell’opera non solo alle specifiche disposizioni del testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380/2001), ma anche alle norme dallo stesso richiamate sulla disciplina urbanistica ed edilizia vigente (cfr. art. 12); tra queste ultime, vanno ricomprese quelle sulle distanze contenute nel codice civile e dunque anche quelle sulle distanze per le vedute di cui al comma 1 dell’art. 907: "Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905”.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 72 in data 8 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.