Il TAR Milano torna sul tema del mantenimento di talune
attività in rapporto a previsioni urbanistiche che possano avere un effetto
espulsivo e richiama l’orientamento secondo il quale se è vero che la
programmazione urbanistica è caratterizzata da un altissimo grado di
discrezionalità nella prospettiva di un ordinato e funzionale assetto del
territorio comunale, le scelte pianificatorie devono pur sempre garantire
un'imparziale ponderazione degli interessi coinvolti, dovendo l'amministrazione
valutare attentamente se l'astratto miglioramento della situazione urbanistica
generale si ponga in contrasto con rilevanti sacrifici di interessi, anche privati.
Secondo tale orientamento, gli strumenti urbanistici sono
essenzialmente rivolti a disciplinare la futura attività di trasformazione e di
sviluppo del territorio sicché, salvo che non sia diversamente disposto, i
limiti e le condizioni cui subordinano l'attività edilizia non incidono sulle
opere già eseguite in conformità alla disciplina previgente - i quali
conservano la loro precedente e legittima destinazione pur se difformi dalle
nuove prescrizioni - mentre al contempo deve restare ferma anche la possibilità
di effettuare gli interventi necessari per integrarne o mantenerne la
funzionalità; la programmazione urbanistica non può, in definitiva, introdurre
misure espulsive degli insediamenti produttivi esistenti, neanche in via
indiretta, in ossequio ai principi di corretta pianificazione che traspaiono
dalla normativa di settore.
La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n.
41 in data 11 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia
Amministrativa al seguente indirizzo.