TAR Milano precisa che la pretesa di un Comune di trattenere le somme versate dai ricorrenti in esecuzione degli obblighi previsti in una convenzione di un piano integrato di intervento, nonché di pretendere l’adempimento degli ulteriori obblighi ivi parimenti sanciti, dopo che il nuovo strumento urbanistico ha imposto una riduzione della s.l.p. insediabile e dopo l’approvazione di una variante al PII originario in conformità alle nuove previsioni dello strumento generale, sia ingiustificata, dovendosi ritenere che la sopravvenuta disciplina urbanistica non possa che aver determinato la complessiva sopravvenuta inefficacia di tale convenzione, con conseguente venir meno della fonte delle obbligazioni poste a fondamento delle pretese comunali.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2487 del 27 dicembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.