Il TAR Milano precisa che è onere del notificante svolgere le opportune ricerche sull’effettiva sede legale, rilevante ai fini della notificazione ai sensi dell’art. 145 c.p.c., con l’effetto che è inammissibile il ricorso notificato in luogo diverso dalla sede legale effettiva al momento della notificazione; a nulla rileva, per il TAR, che la società controinteressata si sia comunque costituita in giudizio, considerato innanzi tutto che la stessa aveva preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per la non corretta notificazione, al pari della difesa dell’amministrazione resistente; infatti, nel processo amministrativo l’art. 44, comma 3, c.p.a. stabilisce che la costituzione in giudizio degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, e nella nozione di diritti acquisiti deve essere compresa anche la decadenza dalla potestà di proposizione del ricorso introduttivo, per effetto dell’errore inescusabile del notificante (nella fattispecie la controinteressata si è costituita in giudizio dopo il decorso del termine per la notificazione del ricorso principale, eccependo la non corretta notificazione).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2457 del 22 dicembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.