Il TAR Milano ha sollevato la questione pregiudiziale di interpretazione del diritto comunitario, per verificare se quest’ultimo osti all’applicazione delle regole nazionali che, nel settore degli appalti pubblici (cfr. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016), impongono che il subappalto non possa superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.


La sentenza non definitiva del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 28 del 5 gennaio 2018 (che rinvia a separata ordinanza) è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo; l'ordinanza di rimessione del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 148 del 19 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.