Secondo il TAR Milano, l’interesse alla tutela del paesaggio
rientra pienamente tra gli obiettivi propri del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale ed è di per sé astrattamente idoneo a sorreggere un sistema di previsioni
di tutela paesaggistica; in questo quadro si collocano legittimamente anche i divieti di
installazione di cartelloni pubblicitari, che sono posti proprio in relazione
agli ambiti territoriali assoggettati a speciale regime protettivo.
La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n.
27 del 5 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia
Amministrativa al seguente indirizzo.