Secondo il TAR Milano, l’interesse alla tutela del paesaggio rientra pienamente tra gli obiettivi propri del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed è di per sé astrattamente idoneo a sorreggere un sistema di previsioni di tutela paesaggistica; in questo quadro si collocano legittimamente anche i divieti di installazione di cartelloni pubblicitari, che sono posti proprio in relazione agli ambiti territoriali assoggettati a speciale regime protettivo.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 27 del 5 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.