Il TAR Milano, in presenza di un punteggio numerico complessivamente attribuito a ciascuna delle offerte tecniche non correlato a una motivazione descrittiva, idonea a far comprendere le ragioni della valutazione stessa e del giudizio espresso dalla commissione in relazione a ciascuno dei criteri e subcriteri indicati dal disciplinare di gara, precisa che il punteggio numerico, nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, integra una motivazione sufficiente solo quando esso consente di ripercorrere il percorso valutativo della commissione; ciò non si verifica nel caso di esposizione del solo punteggio numerico complessivo, assegnato a ciascuna offerta tecnica, che non consente di comprendere la valutazione effettuata dalla Commissione in relazione a ciascuno dei criteri e dei subcriteri enucleati dal disciplinare di gara, sicché la motivazione risulta del tutto insufficiente.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2056 del 27 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Milano, l’acquirente del bene abusivamente realizzato, subentrando nella posizione giuridica del precedente proprietario responsabile dell’abuso e trovandosi nell’attuale disponibilità del bene, è tenuto in prima persona all’esecuzione dell’ordine di demolizione e, in caso di inottemperanza, deve subire l’ulteriore sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione II, n. 1992 del 17 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

Lo stesso TAR Milano, in altra decisione, precisa che se la sanzione ripristinatoria va rivolta nei confronti di chi abbia la disponibilità dell’opera, indipendentemente dal fatto che tale soggetto si sia reso responsabile dell’abuso, non è possibile che non segua la stessa sorte l’obbligazione pecuniaria, meramente succedanea alla ripristinatoria, sostitutiva della stessa e compensativa della mancata sua esecuzione in forma specifica.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione II, n. 1984 del 17 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


A seguito dell’incontro formativo del 20 ottobre 2017, tenutosi a Como, dal titolo: “Contenimento del consumo di suolo, come risorsa non rinnovabile e bene comune”, pubblichiamo le slide utilizzate dal prof. avv. Emanuele Boscolo e la relazione illustrata dell’avv. Lorenzo Spallino durante tale incontro.


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 250 del 25 ottobre 2017 è pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 16 ottobre 2017, recante modifiche al decreto del 22 dicembre 2016, concernente la disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo.


Il TAR Milano richiama e fa propria la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha escluso la possibilità della cosiddetta sanatoria condizionata, caratterizzata dal fatto che i suoi effetti vengono subordinati alla esecuzione di specifici interventi aventi lo scopo di far acquisire alle opere il requisito della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia che non posseggono, ovvero della sanatoria c.d. parziale, dovendo l’atto abilitativo postumo contemplare gli interventi eseguiti nella loro integrità.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione II, n. 1986 del 17 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Dopo il TAR Potenza (21 settembre 2017 n. 607) e il TAR Palermo (Sezione III, 13 luglio 2017 n. 1842), anche il TAR Catania afferma che, ai fini della notifica telematica del ricorso a una amministrazione pubblica, non può utilizzarsi qualunque indirizzo p.e.c., ma solo quello inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia di cui all’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012 e il ricorso notificato ad altro indirizzo p.e.c. è inammissibile.

La sentenza del TAR Sicilia, Catania, Sezione Terza, n. 2401 del 13 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato precisa che:
- nel caso in cui il manufatto che costituisce il risultato di una ristrutturazione edilizia venga comunque ricostruito con coincidenza di area di sedime e di sagoma, esso, proprio perché “coincidente” per tali profili con il manufatto preesistente, potrà sottrarsi al rispetto delle norme sulle distanze, in quanto sostitutivo di un precedente manufatto che già non rispettava dette distanze (e magari preesisteva anche alla stessa loro previsione normativa); la disposizione dell’art. 9 n. 2 D.M. n. 1444 riguarda “nuovi edifici”, intendendosi per tali gli edifici (o parti e/o sopraelevazioni di essi) costruiti per la prima volta e non già edifici preesistenti, per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse;
- invece, nel caso in cui il manufatto venga ricostruito senza il rispetto della sagoma preesistente e dell’area di sedime occorrerà comunque il rispetto delle distanze prescritte, proprio perché esso, quanto alla sua collocazione fisica, rappresenta un novum, come tale tenuto a rispettare, indipendentemente dalla sua qualificazione come ristrutturazione edilizia o nuova costruzione, le norme sulle distanze.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 4728 del 12 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiamata a chiarire la questione dell’onere motivazionale che grava in capo all’amministrazione in sede di adozione di un’ingiunzione di demolizione, ha enunciato il seguente principio di diritto:
il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino”.

La sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 9 del 17 ottobre 2017 è consultabile sul istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Pubblichiamo la relazione dell’avvocato Lorenzo Spallino illustrata durante l’incontro formativo del 22 settembre 2017, tenutosi a Sondrio, dal titolo: “Responsabilità e obbligazioni del proprietario del sito contaminato”.

Relazione dell'avvocato Lorenzo Spallino.


L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiamata a pronunciarsi sull’annullamento ex officio di un titolo edilizio in sanatoria intervenuto a notevole distanza di tempo dal provvedimento originario, ha enunciato il seguente principio di diritto:
Nella vigenza dell’articolo 21-nonies della l. 241 del 1990 – per come introdotto dalla l. 15 del 2005 - l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole.
In tali ipotesi, tuttavia, deve ritenersi:
i) che il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consumi il potere di adozione dell’annullamento d’ufficio e che, in ogni caso, il termine ‘ragionevole’ per la sua adozione decorra soltanto dal momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro;
ii) che l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio del ius poenitendi);
iii) che la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte”.


La sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 8 del 17 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Ammnistrativa al seguente indirizzo.


La Corte di Giustizia UE, a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale in ordine all’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ha statuito che:
 “L’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, deve essere interpretato nel senso che una società che, da un lato, è detenuta interamente da un’amministrazione aggiudicatrice la cui attività consiste nel soddisfare esigenze di interesse generale e che, dall’altro, effettua sia operazioni per tale amministrazione aggiudicatrice sia operazioni sul mercato concorrenziale, deve essere qualificata come «organismo di diritto pubblico» ai sensi di tale disposizione, purché le attività di tale società siano necessarie affinché detta amministrazione aggiudicatrice possa esercitare la sua attività e, al fine di soddisfare esigenze di interesse generale, tale società si lasci guidare da considerazioni diverse da quelle economiche, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare. Non incide, a tale riguardo, il fatto che il valore delle operazioni interne possa in futuro rappresentare meno del 90%, o una parte non essenziale, del fatturato totale della società”.

La sentenza della Corte di Giustizia Ue, Quarta Sezione, del 5 ottobre 2017 (causa C-567/15) è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Giustizia UE al seguente indirizzo


Con decreto in data 16 ottobre 2017 del Presidente del Consiglio di Stato (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) sono state apportate alcune modifiche al decreto sulla sinteticità degli scritti difensivi del 22 dicembre 2016.
In particolare, si estendono alle memorie di replica i limiti dimensionali previsti per l’atto introduttivo del ricorso e per altri scritti difensivi che non abbiano una disciplina particolare; è stato altresì consentito che l’istanza motivata di autorizzazione alla deroga dei limiti dimensionali venga presentata autonomamente e non necessariamente formulata in calce allo schema di ricorso.



Il TAR Lazio precisa che qualora l'istanza di accesso sia formulata dal difensore, è necessario o che la stessa sia sottoscritta anche dal diretto interessato (e in tal caso allo stesso se ne imputa la provenienza), ovvero che l'istanza sia accompagnata dal mandato al difensore, il quale acquisisce in tal modo il potere di avanzare la stessa in luogo dell'interessato; in mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio, invece, l'istanza deve considerarsi inammissibile e con essa il successivo ricorso giurisdizionale.


La sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione Terza Quater, n. 10317 del 13 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Come da avviso pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, per effetto di quanto disposto dall’art. 1 del d.m. 27 giugno 2017 n. 167 e a partire dal 1° novembre 2017, il contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo e per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e al Presidente della Regione siciliana dovrà essere versato tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), presentato esclusivamente con le modalità telematiche rese disponibili dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari.

Sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione processo amministrativo telematico, contributo unificato, sono reperibili le istruzioni con le tabelle dei codici da utilizzare.



Il TAR Milano precisa che nella redazione del piano di zonizzazione acustica sussiste uno spazio di discrezionalità che deve tuttavia essere esercitato in ossequio al principio generale di proporzionalità (nella fattispecie il TAR Milano ha ritenuto illegittima, in quanto non giustificata da adeguate motivazioni, la scelta di imporre due classi diverse per uno stesso edificio condominiale, a seconda della facciata di esso, che non trova fondamento razionale solido o sufficiente nella diversa esposizione di tali fronti condominiali e produce effetti sicuramente discriminatori tra i proprietari di alloggi posti nel medesimo condominio).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1954 dell’11 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano, a fronte di un’istanza di accesso civico, volta a ottenere tutte le determinazioni complete degli allegati emanate nel corso di un determinato anno da tutti i responsabili dei servizi di un Comune lombardo, non pubblicate in modo integrale, formulata ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, precisa che l’istituto dell’accesso civico, che costituisce uno strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa (cfr. art. 1 d.lgs. n. 33/2013, come modificato dall’art. 2 d.lgs. n. 97/2016), non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento dell’amministrazione.
Aggiunge il TAR che la valutazione dell’utilizzo secondo buona fede va operata caso per caso, al fine di garantire – in un delicato bilanciamento – che, da un lato, non venga obliterata l’applicazione dell’istituto, dall’altro, lo stesso non determini una sorta di effetto “boomerang” sull’efficienza dell’Amministrazione; l’istanza di accesso volta a ottenere tutte le determinazioni complete degli allegati emanate nel corso di un determinato anno da tutti i responsabili dei servizi costituisce una manifestazione sovrabbondante, pervasiva e, in ultima analisi, contraria a buona fede dell’istituto dell’accesso generalizzato e integra un abuso di tale istituto.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1951 dell’11 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui anche in materia di appalti pubblici non vi è alcuna deroga alla regola della decorrenza dei termini di impugnazione sulla base della piena conoscenza dell’atto lesivo e tale piena conoscenza è senz’altro determinata dalla comunicazione degli estremi e del contenuto dell’atto espulsivo dalla procedura in presenza del rappresentante delegato dalla società concorrente (fattispecie relativa a esclusione per anomalia dell’offerta).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 4614 del 6 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il Consiglio di Stato, il provvedimento di acquisizione, che la pubblica amministrazione adotta ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, per i casi in cui vi sia stata utilizzazione del bene immobile privato per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, è provvedimento che rientra tra quelli per i quali l’art. 119 c.p.a. contempla la dimidiazione dei termini processuali.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 4661 del 6 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato, chiamato a esprimere il proprio parere sulla bozza di linee guida di ANAC per l'affidamento dei servizi legali da parte delle pubbliche amministrazioni, ritiene necessario acquisire sulle indicazioni fornite dalle linee guida il parere del Consiglio Nazionale Forense, quale ente pubblico di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura italiana, del Ministero della Giustizia, quale Amministrazione vigilante sugli ordini professionali, e del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, quale soggetto chiamato a dare attuazione alle disposizioni del codice, nonché del Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in attesa dell'acquisizione di detti pareri, sospende l’espressione del parere richiesto dall’ANAC.

Il parere del Consiglio di Stato n. 2109 del 6 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano precisa che in presenza di una domanda volta a far attivare il potere di verifica della legittimità dell’attività edilizia oggetto di una SCIA, depositata in Comune dopo lo spirare del termine di sessanta giorni decorrenti dal momento di piena conoscenza della SCIA, il potere che il Comune deve esercitare non è il potere inibitorio puro, ma quello soggetto ai presupposti dell’autotutela.

La sentenza del TAR Milano, Sezione Seconda, n. 1902 del 5 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

Per il percorso argomentativo posto a fondamento della soluzione interpretativa fatta propria dal TAR Milano - secondo cui il soggetto titolare di una situazione giuridica qualificata e differenziata che lamenti un pregiudizio derivante da una denuncia o segnalazione certificata di inizio attività può ottenere il pieno e doveroso esercizio dei poteri inibitori, senza i limiti propri dell’autotutela, soltanto laddove abbia sollecitato l’intervento dell’amministrazione entro sessanta giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della lesione - si veda la precedente sentenza dello stesso TAR Milano, Sezione Seconda, n. 735 del 15 aprile 2016 consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato precisa che nell’ordinamento dei contratti pubblici va preferita un’accezione ampia e particolare (rispetto al diritto comune) dell’espressione «contratti a titolo oneroso», tale da dare spazio all’ammissibilità di un bando che preveda solo offerte gratuite (salvo il rimborso delle spese), ogniqualvolta dall’effettuazione della prestazione contrattuale il contraente possa figurare di trarre un’utilità economica lecita e autonoma, quand’anche non corrispostagli come scambio contrattuale dall’Amministrazione appaltante (nella fattispecie si trattava di procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per la redazione del piano strutturale di un comune della Calabria e relativo regolamento urbanistico, senza previsione di corrispettivo, ma solo di un rimborso spese, e il Consiglio di Stato, nel ritenere legittima la procedura, ravvisa l'utilità economica nel ritorno di immagine del professionista).

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 4614 del 3 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.