Si informa che l’evento formativo “Responsabilità e obbligazioni del proprietario del sito contaminato” fissato per venerdì 9 giugno 2017, dalle 15:00 alle 18:00, a SONDRIO, via delle Pergole 10, Sala ing. Enrico Vitali, con relatori l’avv. Lorenzo Spallino e l’avv. Giorgio Tarabini, è stato differito al 22 settembre 2017.


Secondo il Consiglio di Stato, le impugnazioni di affidamenti in house di contratti pubblici di lavori servizi e forniture sono soggetti al “rito appalti” di cui agli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 del codice del processo amministrativo, con il corollario del dimezzamento del termine per proporre il ricorso di primo grado, ai sensi del comma 5 di quest’ultima disposizione.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 2533 del 29 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Sul supplemento n. 22 del 30 maggio 2017 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia sono pubblicate:
  • la legge regionale 26 maggio 2017 n. 15 “Legge di semplificazione 2017”, contenente, tra l’altro, modiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);
  • la legge regionale 26 maggio 2017 n. 16 “Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)”.


Il supplemento n. 22 del 30 maggio 2017 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia è consultabile sul sito del B.U.R.L., alla sezione consulta B.U.R.L.


Si allegano le comunicazioni che l’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti e la Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti hanno diffuso alla stampa a commento delle dichiarazioni di esponenti istituzionali e politici rilasciate dopo le sentenze del TAR Lazio sulle procedure di nomina dei direttori di alcuni musei italiani.




Pubblicata sul B.U.R.L., Serie Generale,  n. 22 del 29 maggio 2017, la delibera del Consiglio Regionale del 3 maggio 2017 - n. X/1523 «Adozione dell’integrazione del Piano Territoriale Regionale, ai sensi della l.r. 31/2014 (articolo 21 l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio)».

Con avviso di errata corrige pubblicato sul B.U.R.L., Serie Ordinaria, n. 22 del 30 maggio 2017 è stato precisato che la data della succitata deliberazione del Consiglio regionale è 23 maggio 2017 anziché 3 maggio 2017, come erroneamente pubblicato.


Il Consiglio di Stato precisa che la disposizione di cui all’art. 6, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001 (oggi art. 6, comma 1, lettera e-bis, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016) – ai sensi del quale possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo solo le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingibili e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni – va interpretata nel senso che qualora le esigenze temporanee perdurino oltre il termine suddetto, gli interessati dovranno munirsi di un idoneo titolo abilitativo e l’abuso edilizio si realizza dunque con il mantenimento delle opere stesse oltre il suddetto termine; il  termine di 90 giorni per la rimozione decorre, poi, dalla realizzazione dell’opera diretta a soddisfare esigenze temporanee e non dalla cessazione della necessità temporanea.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 2438 del 23 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Si ricorda che venerdì 9 giugno 2017, dalle 15:00 alle 18:00, a SONDRIO, via delle Pergole 10, Sala ing. Enrico Vitali, si terrà l’evento formativo “Responsabilità e obbligazioni del proprietario del sito contaminato” con relatori l’avv. Lorenzo Spallino e l’avv. Giorgio Tarabini.
Le iscrizioni possono essere effettuate tramite il portale Sfera, accedendo alla sezione degli eventi dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio.
La partecipazione è gratuita e dà diritto al riconoscimento di n. 3 crediti formativi.


Il TAR Milano precisa che l’offerta del concorrente non corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, non comporta l’automatica esclusione dell’offerta, bensì l’onere per la stazione appaltante di attivare il procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1125 del 19 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Nella seduta del 23 maggio 2017 il Consiglio Regionale ha approvato il disegno di legge di modifica dell’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31.

In attesa della pubblicazione sul BURL, si allega il testo del disegno legge estratto dalla banca dati del Consiglio Regionale al seguente indirizzo.


La Corte di Giustizia UE si pronuncia nuovamente sul soccorso istruttorio e sulla legittimazione al ricorso del concorrente escluso e così statuisce:
«1) Il principio di parità di trattamento degli operatori economici stabilito dall’articolo 10 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice inviti un offerente a presentare le dichiarazioni o i documenti la cui comunicazione era richiesta dal capitolato d’oneri e che non sono stati presentati nel termine stabilito per presentare le offerte. Tale articolo non osta, invece, a che l’amministrazione aggiudicatrice inviti un offerente a chiarire un’offerta o a rettificare un errore materiale manifesto contenuto in quest’ultima, a condizione che, tuttavia, un tale invito sia rivolto a qualsiasi offerente che si trovi nella stessa situazione, che tutti gli offerenti siano trattati in modo uguale e leale e che tale chiarimento o tale rettifica non possa essere assimilato alla presentazione di una nuova offerta, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
2) La direttiva 92/13/CE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretata nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico ha dato luogo alla presentazione di due offerte e all’adozione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, di due decisioni in contemporanea recanti rispettivamente rigetto dell’offerta di uno degli offerenti e aggiudicazione dell’appalto all’altro, l’offerente escluso, che ha presentato un ricorso avverso tali due decisioni, deve poter chiedere l’esclusione dell’offerta dell’offerente aggiudicatario, in modo tale che la nozione di «un determinato appalto», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 92/13, come modificata dalla direttiva 2007/66, può, se del caso, riguardare l’eventuale avvio di una nuova procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico».

La sentenza della Corte di Giustizia UE, Ottava Sezione, causa C-131/16, del 10 maggio 2017 è consultabile sul sito della Corte di Giustizia  al seguente indirizzo.


Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22 maggio 2017 n. C 161, è pubblicato il dispositivo della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sesta sezione, n. 335/19 del 30 marzo 2017, con la quale, nell’ambito di una controversia che vedeva contrapposte una impresa municipale croata di gestione dei rifiuti a degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, in merito al pagamento di fatture relative alla raccolta e alla gestione di rifiuti municipali, ha così statuito:
«L’articolo 14 e l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda, ai fini del finanziamento di un servizio di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani, un prezzo calcolato sulla base di una valutazione del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti che costoro hanno effettivamente prodotto e consegnato per la raccolta, e la quale preveda altresì il pagamento, da parte degli utenti, nella loro qualità di detentori dei rifiuti, di un contributo supplementare i cui proventi mirano a finanziare investimenti di capitale necessari al trattamento dei rifiuti, compreso il loro riciclaggio. Tuttavia, il giudice del rinvio è tenuto a verificare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto che gli sono stati sottoposti, se ciò non porti ad imputare a taluni «detentori» costi manifestamente sproporzionati rispetto ai volumi o alla natura dei rifiuti che essi possono produrre. Per far questo, il giudice nazionale potrà, in particolare, tener conto di criteri correlati al tipo di beni immobili occupati dagli utenti, alla superficie e alla destinazione di tali immobili, alla capacità produttiva dei «detentori» dei rifiuti, al volume dei contenitori messi a disposizione degli utenti, nonché alla frequenza della raccolta, nella misura in cui tali parametri sono idonei a influire direttamente sull’importo dei costi di gestione dei rifiuti».

Il testo integrale della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sesta sezione, n. 335/19 del 30 marzo 2017 è consultabile sul sito della Corte di Giustizia dell’Unione Europea al seguente indirizzo.


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 117 del 22 maggio 2017, è pubblicato il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017, recante i “Criteri per la realizzazione  da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”.

La Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 117 del 22 maggio 2017 è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato precisa che l’ordine di demolizione di un immobile sottoposto a sequestro penale integra una condotta giuridicamente impossibile e si rivela, quindi, privo di un elemento essenziale e, come tale, affetto da invalidità radicale e, in ogni caso, inidoneo a produrre qualsivoglia effetto di diritto.
Aggiunge il Consiglio di Stato che finché il sequestro perdura, la demolizione (anche se validamente ingiunta: vuoi perché disposta anteriormente al sequestro, ossia in un momento in cui il suo destinatario, essendo in bonis, aveva la possibilità giuridica di ottemperarvi; vuoi, ipoteticamente, perché non si condivida la tesi della nullità per impossibilità giuridica dell’oggetto del provvedimento che abbia ingiunto la demolizione in costanza di sequestro) certamente non può eseguirsi e per tutto il tempo in cui il sequestro perdura la non ottemperanza all’ordine di demolizione non può qualificarsi non iure, appunto a causa della già rilevata oggettiva impossibilità giuridica di procedervi.


La sentenza della Sezione Sesta del Consiglio di Stato n. 2237 del 17 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione statuiscono che il mancato rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato alla Corte di giustizia UE non configura una questione attinente allo sconfinamento dalla giurisdizione del giudice amministrativo, visto che tale Corte, nell'esercizio del potere di interpretazione di cui all'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, non opera come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale; né il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, omesso dal Consiglio di Stato, può essere disposto, sulla medesima questione, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte innanzi alle quali sia stata impugnata la corrispondente decisione, spettando ad esse solo di vagliare il rispetto, da parte del primo, dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, senza che, su tale attribuzione di controllo, siano evidenziabili norme dell'Unione Europea su cui possano ipotizzarsi quesiti interpretativi.

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12050 del 16 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, sezione SentenzeWeb