Sul B.U.R.L., Supplemento  n. 22 del 30 maggio 2016, è pubblicata la legge di semplificazione della Regione Lombardia 26 maggio 2016 n. 14, che, per quanto concerne l’ambito territoriale, reca modificazioni anche alla L.R. per il governo del territorio n. 12 del 2005.
Tra le diverse modifiche introdotte alla L.R. n. 12 del 2005 si segnalano:
  • la modifica dell’art. 14 con l’effetto di affidare, anche nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, alla competenza della Giunta Comunale (e non più del Consiglio Comunale) l’approvazione dei piani attuativi e loro varianti conformi alle previsioni del PGT;
  • l’introduzione del comma 1 bis all'art. 14: «1 bis. All'interno del tessuto urbano consolidato, la modalità di attuazione delle previsioni stabilite a mezzo di piano attuativo conforme al PGT è il permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001, non applicabile nel caso di interventi di nuova costruzione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), dello stesso d.p.r. e fatta salva la facoltà del proponente di procedere con piano attuativo in luogo del permesso di costruire  convenzionato. La convenzione relativa al permesso di costruire di cui al presente comma ha i medesimi contenuti della convenzione di cui all'articolo 46 ed è approvata dalla giunta comunale.»;
  • la sostituzione dell’art. 31 (Sportello unico telematico per l’edilizia);
  • la modifica dell’art. 80 (Ripartizione delle funzioni amministrative);
  • la modifica dell’art. 22 (Aggiornamento e adeguamento del piano territoriale regionale e aggiornamento dei piani territoriali regionali d’area);
  • la modifica dell’art. 58 bis (Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile).

Il B.U.R.L., Supplemento  n. 22 del 30 maggio 2016, è consultabile sul sito del B.U.R.L.


L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, dopo le decisioni n.ri 5 e 6 del 2016, ritorna sulla disciplina del DURC ed enuncia il seguente principio:
  • Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, adito per la definizione di una controversia avente ad oggetto l’affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, l’accertamento inerente alla regolarità del documento unico di regolarità contributiva, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara. Tale accertamento viene effettuato, nei limiti del giudizio relativo all'affidamento del contratto pubblico, in via incidentale, cioè con accertamento privo di efficacia di giudicato nel rapporto previdenziale”;
ribadisce, poi, quanto già statuito nelle precedenti decisioni n.ri 5 e 6 del 2016:
  • Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva. L’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), già previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall'art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall'impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d’appalto”.


La sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 25 maggio 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Si segnala che la Rivista Giuridica dell'Ambiente, in occasione del trentesimo anniversario dalla sua fondazione, ha organizzato per il 24 giugno 2016, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo, il convegno "Rivista Giuridica dell''Ambiente: dal 1986 trent'anni di diritto dell'ambiente. Chi governa l'ambiente".
Università, Amministrazione, Impresa e Avvocatura discuteranno dei principali temi di diritto dell'ambiente.
La partecipazione è gratuita e le iscrizioni devono pervenire entro il 15 giugno 2016 agli indirizzi e-mail della segreteria organizzativa indicati nella locandina.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo riconosce 4 CFP ai partecipanti.  


Il Consiglio di Stato precisa che, in sede d’esame dell’istanza per il rilascio d’un titolo edilizio, il Comune non ha l’obbligo di verificare l’esistenza di pattuizioni limitative della proprietà che il richiedente o il suo dante causa abbiano concluso con terzi; invero, la P.A. non deve verificare ogni aspetto civilistico che potrebbe venir in rilievo, ma deve vagliare esclusivamente quelli urbanistici.
Il Consiglio di Stato aggiunge, tuttavia, che il Comune non può esimersi dal verificare il rispetto, da parte dell’istante, dei limiti privatistici sull'intervento proposto allorché questi ultimi siano realmente conosciuti o immediatamente conoscibili e/o non contestati, di modo che il controllo da parte del Comune si traduca in una mera presa d’atto, senza necessità di procedere a un’accurata e approfondita disamina dei rapporti tra privati.

Il testo della sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 2116 del 23 maggio 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Il TAR Lombardia, Brescia, sezione II, ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale sull'affidamento in house di un servizio pubblico locale, inteso come modello di gestione ordinario, alternativo rispetto all'affidamento mediante selezione pubblica, e sull'esercizio del controllo analogo in caso di capitale della società in house suddiviso tra una pluralità di soci pubblici.

Il testo della sentenza della Seconda Sezione del TAR Lombardia, Brescia, n. 691 del 17 maggio 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 116 del 19 maggio 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia del 17 marzo 2016 n. 70 “Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

La Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 116 del 19 maggio 2016 è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale.



Si segnala che a conclusione dei corsi complementari di diritto amministrativo (diritto degli atti consensuali della P.A. e diritto degli appalti), il 23 maggio 2016, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, si terrà una tavola rotonda, di contenuto seminariale, presso l’Università degli Studi dell’Insubria (Chiostro), dal titolo “Contratti pubblici: riflessioni tra evoluzioni normative e prassi".
E' stato richiesto l'accreditamento all'Ordine degli Avvocati di Como.



Di seguito la giurisprudenza citata nel corso della prima parte dell'incontro del 12 maggio 2016, “La disciplina degli atti di natura non autoritativa della P.A.”  (relatori: prof. Maurizio Cafagno e avv. Lorenzo Spallino), con riferimento al principio generale dell'art. 1, c. 1bis, della legge n. 241 del 1990 secondo cui

La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. (comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005).

Corte Costituzionale, 6.7.2004 n. 5, dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 33, c. 1, d.l. 80/1998 (giurisdizione in tema di pubblici servizi)

Cassazione civile, sezioni unite, 8.5.2006, n. 10419, procedimenti concorsuali interni, giurisdizione

Cassazione, sez, lavoro, 20.3.2004, n. 5659, incarico dirigenziale e sua revoca ante firma contratto, no tutela procedimentale ex l. 241/1990

Consiglio di Stato, sez. V, 16.3.2016 n. 1053, obbligazioni assunte tra PA e privati ex art. 34 TUEL, principi civilistici in tema di solidarietà

Consiglio di Stato, sez. V, 14.10.2013 n. 5000, inerzia della PA nel sottoscrivere convenzione attuativa AUA, giurisdizione

Consiglio di Stato, sez. IV, 16.9.2011 n. 5240, occupante abusivo di bene demaniale, esclusione applicazione art. 823 c.c.

Consiglio di Stato, sez. IV, 3.5.2011 n. 2618, riscossione contributi di urbanizzazione, scelta della tutela tramite precetto e modulo ex RD 639/1910

Consiglio di Stato, sez. IV, 13.7.2010 n. 4545, PRUG di Roma e strumenti perequativi, fungibilità dello strumento consensuale rispetto a quello autoritativo

Consiglio di Stato, sez, V, 4.3.2008 n. 889, scelta di socio privato in società mista, natura

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 12.1.2016 n. 24, perequazione di comparto ex art. 11 l.r. 12/2005, legittimità della previsione di moduli consensuali non predefiniti

T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 12.3.2015 n. 107, forme della liberazione da obbligazioni transattive assunte, art. 11, c. 4, l. 241/1990, exceptio doli

T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 2.3.2015 n. 596, perequazione e modelli consensuali per il raggiungimento dell'interesse pubblico

T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 11.6.2014 n. 1542, id. e riferimento alla delibera G.R.L. n. VIII/1681 del 29.12.2005 in tema di declinazione dell'art. 11 l.r. 12/2005

T.A.R. Toscana, sez. II, 2.8.2012 n. 1420, interruzione di rapporto di consulenza e giurisdizione

T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 13.5.2008 n. 1372, accordi procedimentali in contratto di fornitura di servizi, giurisdizione

Commissione Trib. Trentino Alto Adige, Trento, 19.6.20112, compensazione debiti/crediti tributari, applicazione dei principi generalissimi civilistici in materia


La Camera dei Deputati nella seduta n. 623 di giovedì 12 maggio 2016 ha approvato il disegno di legge: Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (C. 2039-A con conseguente assorbimento delle abbinate proposte di legge C. 902-948-1176-1909). Il provvedimento passa ora all'esame del Senato della Repubblica.


La Sezione Terza del Consiglio di Stato rimette all'esame dell’Adunanza Plenaria la questione relativa all'applicabilità del rito speciale previsto dagli articoli 119, comma 1, lett. a), e 120 del codice del processo amministrativo alle concessioni dei servizi.

Il testo dell’ordinanza della Sezione Terza del Consiglio di Stato n. 1927 del 12 maggio 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 12 maggio 2016 (L 123/1) è stato pubblicato l’Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” sottoscritto il 13 aprile 2016 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione Europe e la Commissione europea.

La G.U.U.E. 12 maggio 2016 L 123/1 è consultabile sul sito EUR-Lex


Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria, n.19 del 12 maggio 2016 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia 10 maggio 2016 n. 410, con il quale è stato costituito il comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici, ai sensi del comma 3 dell’art. 13 della legge regionale  24 giugno 2015 n. 17.

Il testo del B.U.R.L., Serie Ordinaria, n.19 del 12 maggio 2016 è consultabile sul sito del B.U.R.L


Sulla Gazzetta Ufficiale, 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 37 del 10 maggio 2016 è stato pubblicato il bando di esame per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori - sessione 2016.

Il testo della Gazzetta Ufficiale, 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 37 del 10 maggio 2016 è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale


La Corte Costituzionale ribadisce la legittimità costituzionale dell’art. 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come sostituito dall’art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012, e dell’art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Si rammenta che, a norma dell’art. 241 del D.Lgs. n. 163 del 2006, come sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012, “Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui e' indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli”; il comma 25 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2012 prescrive che la suddetta disposizione non si applica  “agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge”.

L’ordinanza della Corte Costituzionale n. 99 del 6 maggio 2016 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale (si veda in argomento anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 2015).



Il Consiglio di Stato precisa che la certificazione di qualità aziendale rientra nell'alveo dei requisiti soggettivi, ancorché di carattere tecnico, essendo finalizzata ad assicurare l'espletamento del servizio da parte dell'impresa secondo un livello minimo di prestazioni accertato da un organismo qualificato, sulla base di parametri rigorosi delineati a livello internazionale che valorizzano l'organizzazione complessiva dell'attività e l'intero svolgimento delle diverse fasi; pertanto, tale certificazione non può essere oggetto di avvalimento, in quanto inerente a un determinato sistema aziendale e preordinata a garantire un elevato livello di esecuzione del rapporto contrattuale.
L’avvalimento di tale certificazione è invece ammissibile qualora vi sia la messa a disposizione dell'apparato organizzativo dell'impresa ausiliata.

Il testo della sentenza n. 1705 del 3 maggio 2016 della Sezione Quinta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.




Il TAR Lombardia, Milano, precisa che ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (secondo il quale “Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento”) non è sufficiente ad escludere dall'assoggettamento alla VAS la circostanza che i piani e programmi incidano su piccole aree a livello locale.
La norma, infatti, contempla in tale caso la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dunque non un’esclusione tout court dall'assoggettamento a VAS, che deve comunque essere eseguita quando, a seguito della procedura di verifica, l’autorità competente valuti che i piani e i programmi producano impatti significativi sull'ambiente e, comunque, tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Il testo della sentenza n. 829 del 28 aprile 2016 della Sezione Terza del TAR Lombardia, Milano, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Il Consiglio di Stato in data 3 maggio 2016 (adunanza della commissione speciale del 6 aprile 2016) ha reso il parere (n. 1075) sullo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione della legge delega 7 agosto 2015 n. 124 recante il “Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale”.

Il parere è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.



Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 101 del 2 maggio 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016 n. 58 “Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari”

La Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 101 del 2 maggio 2016 è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale.