Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, precisa che, in una procedura di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, se l’Amministrazione ha ritenuto di non inserire nella lex specialis di gara la clausola di equivalenza, non esercitando la facoltà riconosciutale dall'art. 68, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, resta preclusa al Giudice la sua inserzione automatica con il meccanismo dell'eterointegrazione del bando, che si risolverebbe, in questo caso, nella inammissibile lesione della riserva di amministrazione nella regolamentazione della gara; tuttavia, la commissione di gara può chiarire la portata di clausole ambigue, valutando anche l’equivalenza delle soluzioni tecniche offerte, senza però poter ammettere alla gara offerte che presentano soluzioni tecniche che non rispettano i requisiti minimi e i caratteri essenziali richiesti dalla lex specialis.

Il testo della sentenza n. 5361 del 25 novembre 2015 della Sezione Terza del Consiglio di Stato è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza 17 novembre 2015 n. 5230, in riforma della sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima, 23 gennaio 2015 n. 1351, ritiene che il comma 3, lettera b), dell’art. 4 del d.m. 18 ottobre 2010 n. 180, nella parte in cui obbliga anche gli avvocati iscritti agli organismi di mediazione a seguire i percorsi di formazione e aggiornamento previsti per i mediatori, sia legittimo. 

Il testo della sentenza n. 5230 del 17 novembre 2015 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.



Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 307 del 25 novembre 2015 sono stati pubblicati i regolamenti delegati n. 2015/2170, 2015/2171 e 2015/2172 della Commissione del 24 novembre 2015, che modificano rispettivamente le direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti.

La Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 307 del 25 novembre 2015 è consultabile sul sito Eur-Lex al seguente indirizzo 


Si segnala che l’11 dicembre 2015 si terrà un nuovo evento formativo organizzato dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Como in collaborazione con la Camera Amministrativa dell’Insubria.
L’incontro si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 13.00 ed avrà come titolo: “La revisione del PTR in attuazione della l.r. 31/2014 e lo stato di avanzamento in materia di consumo di suolo, rigenerazione urbana e ricadute sui PGT comunali
L’incontro si terrà presso la sede dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Como, in Como, via Sinigaglia n. 1.
È stato chiesto l’accreditamento dell'evento all'Ordine degli Avvocati di Como.
Per l’iscrizione è sufficiente inviare una e-mail all'indirizzo: insubriacamera@gmail.com.
La registrazione dei partecipanti avverrà 15 minuti prima dell’inizio dell’evento.


Si segnala che il testo del disegno di legge «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», approvato dalla Camera dei Deputati il 17 novembre 2015 e trasmesso il 18 novembre 2015 al Senato della Repubblica (Atto Senato n. 1678-B), prevede tra i principi e i criteri direttivi specifici della delega anche la:

  • «bbb) revisione e razionalizzazione del rito abbreviato per i giudizi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, anche mediante l'introduzione di un rito speciale in camera di consiglio che consente l'immediata risoluzione del contenzioso relativo all'impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara o di ammissione alla gara per carenza dei requisiti di partecipazione; previsione della preclusione della contestazione di vizi attinenti alla fase di esclusione dalla gara o ammissione alla gara nel successivo svolgimento della procedura di gara e in sede di impugnazione dei successivi provvedimenti di valutazione delle offerte e di aggiudicazione, provvisoria e definitiva».



Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza n. 5278 depositata il 19 novembre 2015, compie una accurata disamina sulle condizioni dell’azione giudiziale, con particolare riguardo alla nozione di vicinitas nel caso in cui a impugnare un permesso di costruire correlato a una autorizzazione commerciale sia un altro operatore economico e precisa che è necessario che l’operatore economico che intende impugnare un titolo edilizio a cui accede una valida e formale autorizzazione commerciale eserciti nelle immediate adiacenze, che l’attività commerciale svolta sia dello stesso tipo in tutto o in parte di quella relativa ai provvedimenti in contestazione, e che le due attività vengano a servire uno stesso bacino di clientela oggettivamente circoscritto o comunque circoscrivibile con sufficiente certezza.

Il testo della sentenza n. 5278 del 19 novembre 2015 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato (con riferimento, tuttavia, a una fattispecie antecedente alla definizione di manutenzione straordinaria introdotta dall'art. 17 del decreto legge n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014) precisa che gli interventi edilizi che alterino, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l'originaria consistenza fisica di un immobile e comportino l'inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi, non si configurano né come manutenzione straordinaria, né come restauro o risanamento conservativo, ma rientrano nell'ambito della ristrutturazione edilizia; in sostanza, affinché sia ravvisabile un intervento di ristrutturazione edilizia è sufficiente che risultino modificati la distribuzione della superficie interna e dei volumi, ovvero l'ordine in cui erano disposte le diverse porzioni dell'edificio, per il solo fine di rendere più agevole la destinazione d'uso esistente, atteso che anche in questi casi si configura il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio e un'alterazione dell'originaria fisionomia e consistenza fisica dell'immobile, incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo, che presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell'edificio e la distribuzione interna della sua superficie; ne consegue che anche un intervento che non determini cambiamento di destinazione d’uso, ma sia effettuato con le modalità poco sopra indicate è da considerarsi un intervento di ristrutturazione edilizia.

Il testo della sentenza n. 5184 del 12 novembre 2015 della Sezione Quinta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Si informa che l’Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti ha organizzato per sabato 12 dicembre 2015 il Seminario di Studio “La nuova disciplina delle specializzazioni forensi nella prospettiva dell’avvocato amministrativista”, che si terrà a Padova, Auditorium San Gaetano, ex Tribunale, Via Altinate 71, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.




Si informa che l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale, ha organizzato per venerdì 18 dicembre 2015 l’incontro “L’Amministrazione digitale nell'Unione Europea: prospettive di sviluppo e problematiche connesse”, che si terrà presso la Facoltà di Giurisprudenza, via Festa del Perdono 7, Sala Crociera Alta, dalle ore 14.30 alle ore 18.00.




Il Consiglio di Stato precisa che nel sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta presentata in una gara per l’affidamento di un appalto pubblico, anche nell'ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del massimo ribasso percentuale sui lavori da eseguirsi a corpo, l’offerta deve restare fissa e invariabile, mentre le giustificazioni sono modificabili e integrabili: ciò coerentemente alla finalità, precipua del sub-procedimento di verifica, di appurare ed apprezzare l'idoneità, l'adeguatezza e la congruità dell'offerta (rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto), finalità che giustifica del tutto ragionevolmente la modificazione delle giustificazioni e dei chiarimenti.
Il Consiglio di Stato aggiunge che, in sede di verifica di anomalia, risultano parimente ammesse – ferma restando la non modificabilità dell’offerta – le giustificazioni che si fondano su errori di calcolo, ovvero su fatti sopravvenuti o su sopravvenienze normative, alla cui stregua risulti chiara la congruità ed adeguatezza dell’offerta così come originariamente formulata.

Il testo della sentenza n. 5102 del 10 novembre 2015 della Sezione Sesta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato precisa che il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 159 del decreto legislativo n. 42 del 2004 per l’esercizio da parte della Soprintendenza, durante il regime transitorio, del potere di annullamento d’ufficio dell’autorizzazione paesaggistica inizia a decorrere solo dal ricevimento della documentazione completa: se la documentazione non è completa il termine non comincia nemmeno a decorrere.

Il testo della sentenza n. 5101 del 10 novembre 2015 della Sezione Sesta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il  Consiglio di Stato è nulla la notifica dell'appello avanti il Consiglio di Stato effettuata nei confronti di una Amministrazione statale presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, invece che presso l'Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi dell’art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958 n. 260; nella fattispecie, il giudice ha ritenuto che tale invalidità non potesse essere sanata dall'avvenuta costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato, considerato che tale costituzione era intervenuta al solo fine di far dichiarare il ricorso inammissibile.

Il testo della sentenza n. 4967 del 30 ottobre 2015 della Sezione Terza del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Si segnala che sul B.U.R.L., Supplemento n. 46 del 12 novembre 2015, è stata pubblicata la legge regionale 10 novembre 2015 n. 18 “Legge di semplificazione 2015 – Ambiti economico, sociale e territoriale”.

La L.R. n. 18 del 2015 apporta, tra l’altro, modifiche alle seguenti leggi regionali:
  • 28 novembre 2014 n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato);
  • 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio);
  • 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);
  • 5 dicembre 2008 n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
  • 16 agosto 1993 n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria);
  • 18 aprile 2012 n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione);
  • 12 marzo 2008 n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario);
  • 14 agosto 1999 n. 16 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente);
  • 8 agosto 1998 n. 14 (Nuove norme per la disciplina delle sostanze minerali di cava);
  • 30 novembre 1983 n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’ istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);
  • 4 aprile 2012 n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti);
  • 12 dicembre 2003 n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

La L.R. n. 18 del 2015 contiene altresì semplificazioni delle procedure di intesa ai sensi del d.p.r. 383/1994 per opere pubbliche di interesse statale e disposizioni per l’utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee utilizzate per scambio termico in impianti a pompa di calore.

Il B.U.R.L., Supplemento n. 46 del 12 novembre 2015, è consultabile sul sito della Regione Lombardia, Sezione del B.U.R.L., al seguente indirizzo.


Si segnala che sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 296 del 12 novembre 2015 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione dell'11 novembre 2015 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011

La Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 296 del 12 novembre 2015 è consultabile sul sito Eur-Lex al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il diritto dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 45 della direttiva [2004/18] osti a una disposizione, come l’articolo 1, comma 17, della legge n. 190/2012, che consenta alle amministrazioni aggiudicatrici di prevedere come legittima causa di esclusione delle imprese partecipanti a una gara indetta per l’affidamento di un contratto pubblico di appalto, la mancata accettazione, o la mancata prova documentale dell’avvenuta accettazione, da parte delle suddette imprese, degli impegni contenuti nei c.d. “protocolli di legalità” e, più in generale, in accordi, tra le amministrazioni aggiudicatrici e le imprese partecipanti, volti a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli affidamenti di contratti pubblici.
2) Se, ai sensi dell’articolo 45 della direttiva [2004/18], l’eventuale previsione da parte dell’ordinamento di uno Stato membro della potestà di esclusione, descritta nel precedente quesito, possa essere considerata una deroga al principio della tassatività delle cause di esclusione giustificata dall’esigenza imperativa di contrastare il fenomeno dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nelle procedure di affidamento di contratti pubblici».

La Corte di Giustizia UE, Decima Sezione, con la sentenza del 22 ottobre 2015 (causa C- 425/14) ha così statuito:
«Le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un’amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente da una procedura di gara relativa a un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un’accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, finalizzato a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Tuttavia, nei limiti in cui tale protocollo preveda dichiarazioni secondo le quali il candidato o l’offerente non si trovi in situazioni di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti, non si sia accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara e non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura, l’assenza di siffatte dichiarazioni non può comportare l’esclusione automatica del candidato o dell’offerente da detta procedura».

Il testo della sentenza della Corte di Giustizia UE, Decima Sezione, del 22 ottobre 2015 (causa C- 425/14) è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea al seguente indirizzo.


Secondo il Consiglio di Stato, il nodo problematico della vicinanza di una zona residenziale di nuovo insediamento non può essere affrontato a livello acustico imponendo all'attività industriale già esistente limiti di rumorosità propri delle zone residenziali (nella fattispecie la classe acustica III corrispondente alle aree di tipo misto di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997), tali da determinarne la sostanziale impossibilità di esercizio, ma attraverso prescrizioni puntuali finalizzate all'adozione delle migliori tecnologie di isolamento acustico.

Il testo della sentenza n. 4405 del 21 settembre 2015 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato precisa i limiti del potere di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza e afferma che:
- l’eventuale annullamento dell'autorizzazione paesaggistica comunale, da parte della Soprintendenza, risulta riferibile a qualsiasi vizio di legittimità, riscontrato nella valutazione formulata in concreto dall'ente territoriale, ivi compreso l’eccesso di potere in ogni sua figura sintomatica (sviamento, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta);
- l’unico limite che la Soprintendenza competente incontra in tema di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica è costituito dal divieto di effettuare un riesame complessivo delle valutazioni compiute dall'ente competente tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione;
- tale limite sussiste, però, soltanto se l'ente che rilascia l'autorizzazione di base abbia adempiuto al suo obbligo di motivare in maniera adeguata in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'opera; in caso contrario sussiste un vizio d’illegittimità per difetto o insufficienza della motivazione e ben possono gli organi ministeriali annullare il provvedimento adottato per vizio di motivazione e indicare - anche per evidenziare l'eccesso di potere nell'atto esaminato - le ragioni di merito che concludono per la non compatibilità delle opere realizzate con i valori tutelati.

Il testo della sentenza n. 4925 del 28 ottobre 2015 della Sezione Sesta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.




Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 256 del 3 novembre 2015 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 ottobre 2015, contenente le prime regole tecniche ed operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, ivi incluse le comunicazioni e notificazioni e il deposito di atti o documenti.

La G.U. n. 256 del 3 novembre 2015 è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale al seguente indirizzo


Il Consiglio di Stato individua una serie di fattispecie in cui, in ragione della natura delle doglianze mosse nei confronti dell'intervento edilizio, dei rilievi addotti con riguardo alla conformazione fisica o giuridica delle aree oggetto dello stesso, delle censure sollevate avverso il titolo in sé e per sé considerato, nonché delle conoscenze acquisite e delle attività poste in essere in sede procedimentale o comunque extra-processuale, non sussistono oggettivamente ragionevoli motivi che possano legittimare l'interessato ad una impugnazione differita dei titoli edilizi alla fine dei relativi lavori.
Il Consiglio di Stato, richiamando il brocardo “diligentibus iura succurrunt”, precisa che il vicino che intenda avversare un intervento edilizio ha il preciso onere di attivarsi tempestivamente secondo i canoni di buona fede in senso oggettivo, senza differire colposamente o comunque senza valida ragione l'impugnativa del relativo titolo alla fine dei lavori, quando ciò non sia oggettivamente necessario ai fini ricorsuali: e ciò, tenuto conto anche del fatto che resta in ogni caso salva la possibilità per il ricorrente di proporre eventuali motivi aggiunti, a seguito di una successiva e più approfondita analisi di tutta la documentazione rilevante ai fini della causa.

Il testo della sentenza n. 4909 del 28 ottobre 2015 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Si segnala che sul B.U.R.L., Serie Ordinaria, n. 45 del 3 novembre 2015, è stata pubblicata la delibera della Giunta regionale 23 ottobre 2015 n. X/4229 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”.
La delibera stabilisce, tra l’altro, le nuove modalità per l’esercizio delle funzioni di polizia idraulica mediante un nuovo testo che sostituisce integralmente le delibere della Giunta regionale n. X/2591/2014 e n. X/3792/2015.

Il B.U.R.L., Serie Ordinaria, n. 45 del 3 novembre 2015 è consultabile sul sito della Regione Lombardia, Sezione del B.U.R.L., al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato precisa che anche in relazione alle clausole di esclusione di cui alla lettera f) del comma 1 dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 (“grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara” o “errore grave nell'esercizio della … attività professionale”) vige la regola secondo la quale la gravità dell’evento è ponderata dalla stazione appaltante, sicché l’operatore economico è tenuto a dichiarare lo stesso e a rimettersi alla valutazione della stazione appaltante, che potrà essere censurata innanzi l’Autorità Giudiziaria; ne consegue che la mancata esternazione di un evento, anche se poi ritenuto non grave, comporta, di norma, l’esclusione dalla gara specifica e la comunicazione degli atti all’ANAC per l’eventuale provvedimento di iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara, ai sensi e per gli effetti del comma 1 ter del citato art. 38.

Il testo della sentenza n. 4870 del 22 ottobre 2015 della Sezione Quinta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.