Si segnala che sul B.U.R.L., Supplemento n. 44 del 30 ottobre 2015, è stato pubblicato il Regolamento regionale 27 ottobre 2015 n. 9, recante la nuova disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario nella Regione Lombardia e dei relativi canoni di concessione. 

Il B.U.R.L., Supplemento n. 44 del 30 ottobre 2015, è consultabile sul sito della Regione Lombardia, Sezione del B.U.R.L.,  al seguente indirizzo


Il Consiglio di Stato precisa che ricorso contro il silenzio dell’Amministrazione risulta limitato alle sole ipotesi di inerzia serbata dall'Amministrazione su istanze intese ad ottenere l’adozione di un provvedimento amministrativo ad emanazione vincolata, ma di contenuto discrezionale, ed incidente quindi su posizioni di interesse legittimo, restando escluso dal suo ambito applicativo il silenzio afferente a pretese fondate sull'esercizio di diritti soggettivi; corollario del principio appena affermato è costituito dall'inammissibilità del rimedio in questione per ottenere l’adempimento di obblighi convenzionali o la stipula di accordi contrattuali, che esulano, in quanto tali, dal perimetro dall'attività provvedimentale amministrativa, entro la quale resta confinato l’ambito di operatività del ricorso contro il silenzio.

Il testo della sentenza n. 4902 del 26 ottobre 2015 della Sezione Terza del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


La Corte di Cassazione ribadisce che l’accertata esposizione a immissioni sonore intollerabili, pur quando non risulti integrato un danno biologico, può determinare una lesione al diritto al normale svolgimento della vita famigliare, alla vivibilità della propria abitazione e al riposo notturno, apprezzabile in termini di danno non patrimoniale, la cui prova può essere fornita anche sulla base di nozioni di comune esperienza.
La Suprema Corte aggiunge che il diritto al rispetto della propria vita privata e famigliare è protetto dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che costituisce ulteriore fondamento normativo per la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente da immissioni illecite, anche a prescindere dalla sussistenza di un danno biologico documentato.

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III civile, n. 20928 del 16 ottobre 2015 è consultabile sul sito della Corte di Cassazione al seguente indirizzo.


La Sezione Quarta del Consiglio di Stato, pur ritenendo che la decadenza del permesso di costruire costituisce un effetto che discende dall'inutile decorso del termine di inizio e/o completamento dei lavori autorizzati, ritiene necessario, perché detto effetto diventi operativo, l’adozione di un provvedimento formale da parte del competente organo comunale, ancorché meramente dichiarativo e con efficacia ex tunc, da adottarsi previa apposita istruttoria.

Il testo della sentenza n. 4823 del 22 ottobre 2015 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Si allega l'avviso di Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. per la formazione di un elenco di professionisti qualificati da utilizzare per l’affidamento di servizi legali e di servizi notarili ex art. 20 e 27 del d.lgs. n. 163/2006, di patrocinio legale e di pareri pro veritate ex art. 2230 c.c.



Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana precisa che la pubblicazione della delibera di aggiudicazione sul sito web della stazione appaltante non costituisce comunque, e di per sé sola, forma di pubblicità idonea a determinare la decorrenza del termine di impugnazione, che decorre in realtà, in linea generale, soltanto dalla ricezione di tale comunicazione da parte degli altri concorrenti.
Secondo il CGA benché la prevalente giurisprudenza amministrativa non annette carattere di esclusività alle forme comunicative previste dall'art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006, statuendo che queste devono essere coordinate con le regole generali sulla piena conoscenza enunciate dall'art. 41, comma 2, c.p.a., questo indirizzo si è formato con riferimento a impugnative nei confronti dei provvedimenti di esclusione, mentre per quanto riguarda le aggiudicazioni valgono i principi enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 31 del 2012, in virtù dei quali deve essere attribuita valenza decisiva alla comunicazione prevista dal cit. art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006.

La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 631 del 13 ottobre 2015 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Secondo il TAR Puglia, Bari, una Scia presentata al Suap in modalità cartacea non può, per il solo fatto di essere stata depositata, ritenersi una segnalazione valida, mancando il presupposto per la sua stessa configurazione e ammissibilità, ovvero la modalità telematica; il legislatore è stato, infatti, chiaro nello stabilire che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive, di prestazione di servizi e quelle relative alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, e i relativi elaborati tecnici e allegati debbano presentarsi esclusivamente in modalità telematica al Suap competente per territorio (cfr. art. 2 del DPR n. 160/2010).


La sentenza del TAR Puglia, Bari, Sezione II, n. 1330 del 16 ottobre 2015 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Come da comunicato stampa diffuso dalla Corte Costituzionale il 20 ottobre 2015, la Corte Costituzionale ha giudicato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, in relazione all'art. 10, comma 1, lett. c), dello stesso decreto legislativo, sollevata dal TAR Campania, I Sezione, in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione.


29 gennaio 2016, Varese
“Territorio e infrastrutture: il consumo di suolo e le modalità di realizzazione delle opere pubbliche” (relatori: prof. Emanuele Boscolo e avv. Maria Cristina Colombo)

25 febbraio 2016, Como
“La tutela cautelare nel processo amministrativo”
(relatore: prof. Marco Sica)

18 marzo 2016, Sondrio
“Il regime delle distanze nel diritto civile, amministrativo e penale” 
(relatori avv. Mario Lavatelli, Lorenzo Spallino e Maurizio Carrara)

7 aprile 2016, Como
“Federalismo amministrativo, dinamica della spesa pubblica e vincoli di finanza pubblica conformativi dell’autonomia negoziale degli enti locali”
(relatori: avv. Matteo Accardi e dott. Laura De Rentiis)

12 maggio 2016, Como
“La disciplina degli atti di natura non autoritativa della P.A.” 
(relatori: prof. Maurizio Cafagno e avv. Lorenzo Spallino)

16 giugno 2016, Como
“Il piano di governo del territorio nella legislazione lombarda: profili ricostruttivi e criticità”
(relatore: dott. Giovanni Zucchini).

30 settembre 2016, Lecco
“Il riordino della disciplina in materia di appalti pubblici”
(relatori: avv. Matteo Accardi e avv. Giuseppe Rusconi).


La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (sentenza 7 ottobre 2015 n. 20072) ha affermato che la notifica a mezzo posta elettronica certificata non si esaurisce con l'invio telematico dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna; la mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo p.e.c. del ricorso per cassazione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina quindi l'inesistenza della notificazione, con conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità.


Su segnala che sul B.U.R.L., supplemento n. 42 del 16 ottobre 2015, è stata pubblicata la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32, avente ad oggetto «Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni”)».


Il TAR Veneto, esaminando la disciplina dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990 (ante modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 7 agosto 2015), precisa che il comma 6 ter, nel porre un obbligo all'Amministrazione di provvedere su istanza del privato, ha previsto una fattispecie autonoma e diversa dal potere di autotutela previsto dal comma 4; e poiché il terzo leso ha questo unico rimedio a tutela della propria sfera giuridica, il divieto di prosecuzione dell’attività o l’inibitoria deve potersi svolgere in modo pieno e senza i limiti propri dell’autotutela avviata d’ufficio.

Il testo della sentenza n. 1038 del 12 ottobre 2015 del TAR Veneto, Sezione II, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo


Secondo il TAR Lombardia, Brescia, quando siano scoperti abusi edilizi risalenti nel tempo, per imporre la rimessione in pristino è necessario dimostrare l’esistenza di un interesse pubblico attuale. La cancellazione degli abusi tramite demolizione ha, infatti, una doppia finalità: punire un comportamento vietato e recuperare il territorio alla sua corretta zonizzazione. Quando l’attività repressiva si colloca a molti anni di distanza dall'abuso, il secondo scopo può risultare ormai superato dalla trasformazione dei luoghi intervenuta nel frattempo e rimane allora la sola finalità punitiva, che può essere ugualmente raggiunta anche attraverso sanzioni pecuniarie.

Il testo della sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione I, 5 ottobre 2015 n. 1246 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato ribadisce che l’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, nel fissare la distanza minima che deve intercorrere tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, fa espresso ed esclusivo riferimento alle pareti finestrate, per tali dovendosi intendere unicamente le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici luci.

Il testo della sentenza n. 4628 del 5 ottobre 2015 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Su informa che l’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti ha bandito la terza edizione del concorso "Enrico Guicciardi" per un premio da assegnare a una breve nota di commento a una sentenza che abbia fatto applicazione di norme regionali del Veneto o abbia comunque riguardato problematiche amministrative venete.
Al bando possono partecipare tutti i praticanti avvocati e gli avvocati di età inferiore a 35 anni.
Vi sarà l’assegnazione di tre premi (rispettivamente, di 2.000 euro, di 1.500 euro, di 1.000 euro) per gli elaborati giudicati più meritevoli e potranno essere attribuite ulteriori segnalazioni di merito dalla commissione giudicatrice.  
La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata al prossimo 20 novembre 2015.

Si allega il bando



Con la decisione del 6 ottobre 2015 (causa C-61/14), la Quinta Sezione della Corte di Giustizia UE ha dichiarato che:
1) L’articolo 1 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, nonché i principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato oggetto del procedimento principale, all'atto di proposizione di un ricorso in materia di appalti pubblici dinanzi ai giudici amministrativi. 
2) L’articolo 1 della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, nonché i principi di equivalenza e di effettività non ostano né alla riscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti di un amministrato che introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici né a che tale amministrato sia obbligato a versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre motivi aggiunti relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di un procedimento giurisdizionale in corso. Tuttavia, nell'ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l’amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi”.

Il testo della decisione della Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, del 6 ottobre 2015 (causa C-61/14) è consultabile sul sito della Corte di Giustizia al seguente indirizzo 


Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione I, ha rigettato la richiesta di misure cautelari avverso un diniego di accesso all'offerta tecnica di un concorrente in un gara d’appalto, sul rilievo che non sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile, non essendo impregiudicata la possibilità per l’impresa ricorrente di proporre ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto con riserva di proposizione di motivi aggiunti.

L’ordinanza del TAR Sicilia, Palermo, Sezione I, n. 1027 del 25 settembre 2015 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il Consiglio di Stato, Sezione VI, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto contro un atto di annullamento in autotutela di un permesso di costruire in sanatoria, non notificato al soggetto confinante, al quale deve essere riconosciuta la posizione di controinteressato, qualora sia stato autore dell’esposto in seguito al quale il Comune ha avviato il meccanismo di verifica e il procedimento di autotutela e qualora il soggetto segnalatore sia stato direttamente coinvolto in tutti gli atti del procedimento venendovi menzionato in maniera esplicita, a partire dall'avviso di avvio del procedimento.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4582 del 30 settembre 2015 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.