Secondo il Consiglio di Stato, Sezione IV, l'abuso edilizio, allorquando occorra valutare la domanda del confinante di edificare sul proprio suolo, non può essere, di per sé, rilevante ed incidente sulla posizione giuridica di chi abbia diritto di edificare; conseguentemente, può imporsi alla costruzione erigenda il rispetto della distanza solo se il fabbricato confinante è stato legittimamente realizzato.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3968 del 21 agosto 2015 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Sulla Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario, n. 192 del 20 agosto 2015 è stata pubblicata la legge n. 132 del 6 agosto 2015 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.
L’art. 20 del decreto legge n. 83 del 2015, così come modificato dalla legge di conversione, contiene alcune misure interessanti il processo amministrativo - che si aggiungono all'abrogazione della soppressione delle sedi staccate dei tribunali amministrativi regionali di Parma, Latina e Pescara, nonché alla proroga al 1° gennaio 2016 dell’entrata in vigore del processo amministrativo telematico - tra cui segnaliamo:
- l’interpretazione autentica dell’art. 16, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, che chiarisce che tale disposizione, che ha ridotto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno la sospensione del decorso dei termini processuali, si applica anche al processo amministrativo, e la conseguente modifica dell’art. 54, comma 2, del codice del processo amministrativo, a decorrere dall'entrata in vigore dell’articolo 16 del citato decreto legge n. 132 del 2014;  
- l’obbligo, a decorrere dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, per i difensori costituiti, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice di depositare tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche e la conseguente eliminazione dell’obbligo di depositare gli atti in numero di copie corrispondenti ai componenti del collegio e alle altre parti costituite.

La Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 è consultabile sul sito istituzionale della Gazzetta Ufficiale al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Lombardia, Milano Sezione II, va esclusa la possibilità che l’opera abusivamente realizzata possa essere sanata sulla base del solo riscontro della conformità agli strumenti urbanistici vigenti.
Il TAR Milano aderisce all'orientamento della giurisprudenza secondo il quale è legittimo, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, il diniego della concessione in sanatoria di opere eseguite senza titolo abilitante, qualora le stesse non risultino conformi tanto alla normativa urbanistica vigente al momento della loro realizzazione quanto a quella vigente al momento della domanda di sanatoria.

Il testo della sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione II, n. 1900 del 13 agosto 2015 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo 


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 187 del 13 agosto 2015 è stata pubblicata la legge 7 agosto 2015 n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
La legge contiene anche modifiche alla legge n. 241 del 1990 in materia di s.c.i.a., autotutela amministrativa e di silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra queste e gestori di beni o servizi pubblici.
 
  • Il testo della legge n. 187 del 2015 è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale al seguente indirizzo


Si segnala che, all'evidente fine di chiarire quanto duri il periodo di sospensione dei termini processuali nel giudizio amministrativo, il testo del disegno di legge di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, approvato dalla Camera dei deputati il 24 luglio 2015 e trasmesso in pari data al Senato della Repubblica, aggiunge all'art. 20 del decreto legge n. 83 del 2015 il seguente comma:
1-ter. L’articolo 16, comma 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Per l’effetto, nell'articolo 54, comma 2, dell’Allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto», a decorrere dall'entrata in vigore dell’articolo 16 del citato decreto-legge n. 132 del 2014”.
Il testo del disegno di legge di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” è attualmente all'esame del Senato della Repubblica.


Si informa che nei giorni 17, 18 e 19 settembre 2015 si svolgerà a Villa Monastero a Varenna (LC) il 61° Convegno di studi amministrativi con titolo: "La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione”.