Il TAR Lombardia, Sede di Brescia, con l’ordinanza della II Sezione n. 1240 del 25 giugno 2015, ha ammesso, ai sensi dell’art. 63, comma 3, c.p.a., la prova testimoniale in forma scritta, precisando che per l’esperibilità di tale mezzo di prova non è necessario nel processo amministrativo, a differenza che in quello civile, il previo assenso di tutte le parti, stante l’inequivoca espressione letterale con cui si apre il citato comma 3 dell’art. 63 (“su istanza di parte”), ed è sufficiente la sola domanda di una parte; il TAR si è, poi, riservato, all’esito di tale esame, di disporre che il testimone sia chiamato a deporre oralmente, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 257-bis c.p.c., disposizione ritenuta dal giudice applicabile al processo amministrativo.
 
  • L’ordinanza n. 1240 del 25 giugno 2015 del TAR Lombardia, Brescia, Sezione II, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo: https://www.giustizia-amministrativa.it/


Secondo il TAR Lazio, sono illegittimi gli articoli 7 e 9 del regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, approvato con decreto del Ministro della Giustizia del 10 novembre 2014 n. 170, nella parte in cui: a) consentono a ciascun elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero di candidati da eleggere; b) consentono la presentazione di liste che contengano un numero di candidati pari a quello dei consiglieri complessivamente da eleggere; c) prevedono che le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere.

La sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. I, 13 giugno 2015 n. 8332 è  consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo: https://www.giustizia-amministrativa.it/


Pubblichiamo il programma definitivo del convegno del  22 giugno 2015 che si terrà a Milano, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con titolo “Expo 2015 tra regole e deroghe. La gestione amministrativa di un grande evento", organizzato dalla Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti – SOLOM unitamente all’Università Cattolica del Sacro Cuore e con la partecipazione della Camera Amministrativa dell’Insubria e della Camera Amministrativa di Monza e Brianza.
I lavori si svilupperanno in una prima parte, al mattino, a carattere più generale sulla gestione amministrativa dei grandi eventi e una seconda parte, al pomeriggio, di approfondimento, articolata in quattro sessioni contemporanee (Appalti, Energia, Territorio e Alimentazione), per le quali è necessario avere anticipatamente una indicazione di preferenza.
Per la partecipazione, che è gratuita, è necessario iscriversi entro il 18 giugno 2015 sul sito di SOLOM,entrando nella sezione “Formazione” e quindi “Eventi singoli”; occorre poi inviare una e-mail a segreteria@solom.it, indicando quale sia la sessione pomeridiana preferita.




Secondo il TAR Veneto, Sezione II, è illegittima l’adozione da parte del medesimo dirigente comunale sia dell’autorizzazione paesaggistica sia del permesso di costruzione, atteso che l’art. 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 richiede di garantire l’effettiva differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

  • La decisione n. 617 del 3 giugno 2015 del  TAR Veneto, Sezione II, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo: https://www.giustizia-amministrativa.it/


Secondo il Consiglio di Stato, Sezione VI, la mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo p.e.c., atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la legge n. 53 del 1994, nel testo modificato dall’art. 25, comma, 3, lett. a), della legge 12 novembre 2011 n. 183, secondo cui l’avvocato può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo della posta elettronica certificata.
Ad avviso del Consiglio di Stato, se con riguardo al processo amministrativo telematico lo strumento normativo che contiene le regole tecnico-operative resta il D.P.C.M. al quale fa riferimento l’art. 13 dell’allegato 2 al c.p.a., ciò non esclude però l’immediata applicabilità delle norme di legge vigenti sulla notifica del ricorso a mezzo p.e.c. e delle regole tecnico-operative applicabili (d.P.R. n. 68 del 2005, al quale fa riferimento l’art. 3 bis della legge n. 53 del 1994).
In senso contrario vedi: TAR Lazio, III ter, n. 396 del 13 gennaio 2015 (pubblicata in questo sito).
  • La decisione n. 2682 del 28 maggio 2015 del Consiglio di Stato, Sezione VI, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., che dispone che in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus.
 
 
  • La decisione n. 1259 del 27 maggio 2015 del  TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.