Secondo la decisione n. 2589 del 25 maggio 2015 del Consiglio di Stato, Sezione IV, il comportamento del soggetto partecipante ad una procedura di affidamento di un appalto pubblico consistente nella mancata indicazione di un determinato elemento rilevante a norma dell’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006 (nella fattispecie la commissione di un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale) integra una fattispecie di omissione totale e, come tale, fa sorgere l’obbligo dell’amministrazione di procedere secondo il disposto dal comma 2 bis dello stesso art. 38 con l’attivazione dei doveri di soccorso istruttorio.

La decisione n. 2589 del 25 maggio 2015 del  Consiglio di Stato, Sezione IV, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo: https://www.giustizia-amministrativa.it/


Pubblichiamo il decreto n. 40 del 25 maggio 2015 del Presidente del Consiglio di Stato sulla dimensione degli scritti difensivi, adottato in attuazione dell’art. 40 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la relazione illustrativa.
 
 


Si informa che il 22 giugno 2015 a Milano, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, si terrà il  convegno “Expo 2015 tra regole e deroghe. La gestione amministrativa di un grande evento" organizzato dalla Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti – SOLOM unitamente all’Università Cattolica del Sacro Cuore e con la partecipazione della Camera Amministrativa dell’Insubria e della Camera Amministrativa di Monza e Brianza.
 
 

 


Il TAR Friuli Venezia Giulia, con una articolata sentenza, statuisce che la trascrizione di un matrimonio contratto all’estero tra due persone dello stesso sesso è illegittima, ma la doverosa rimozione di tale illegittima trascrizione non può avvenire con l’intervento del Prefetto, che non ha alcun potere al riguardo, ma solamente ad opera dell’autorità giudiziaria ordinaria ex articolo 95 del d.p.r. 396 del 2000, in sede di volontaria giurisdizione.
Questi sono i passaggi salienti della sentenza n. 228 del 21 maggio 2015, così come riassunti dal TAR Friuli Venezia Giulia:
17.0 (omissis) in discussione è direttamente la legittimità di un atto amministrativo prefettizio che ha rimosso una trascrizione di un matrimonio contratto all’estero; solo indirettamente viene in esame la legittimità di tale trascrizione, conosciuta da questo tribunale in via incidentale.
17.1. La trascrizione di un matrimonio contratto all’estero tra due persone dello stesso sesso non è consentita allo stato dalla legislazione italiana, come indicato chiaramente dalla Corte costituzionale nella pronuncia n 138 del 2010.
17.2. La trascrizione effettuata dal sindaco di Udine quale ufficiale di governo risulta quindi illegittima perché esulante dai suoi poteri e doveri, contraria alla legge e contrastante con le direttive del suo superiore gerarchico, il Ministro dell’Interno, e in ultima analisi poco rispettosa – ancorché inconsapevolmente – del riparto tra i poteri dello Stato definito dalla Costituzione repubblicana.
17.3. La doverosa rimozione peraltro di tale illegittima trascrizione non può avvenire con l’intervento del Prefetto, che non ha alcun potere a riguardo, ma solamente ad opera dell’autorità giudiziaria ordinaria ex articolo 95 del d.p.r. 396 del 2000, in sede di volontaria giurisdizione, con l’intervento del pubblico ministero, cui spetta la tutela dell’interesse pubblico al rispetto della legalità in materia di stato civile.
17.4. Spetta invece al Ministro dell’interno e al Prefetto il potere – dovere di sollecitare l’intervento della competente Procura della Repubblica.
17.5. Il provvedimento prefettizio in questa sede impugnato va quindi annullato in quanto adottato al di fuori dei poteri previsti dalla legge, fermo restando che la trascrizione di un matrimonio contratto all’estero da due soggetti del medesimo sesso non è conforme al nostro attuale ordinamento e quindi che essa deve essere rimossa con l’intervento del giudice ordinario
(omissis)”.
 
  • Il testo della sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 21 maggio 2015 n. 228 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa all’indirizzo web: https://www.giustizia-amministrativa.it/.



 
Queste sono le conclusioni presentate il 7 maggio 2015 dall'Avvocato Generale sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di Giustizia dal TRGA di Trento in materia di contributo unificato:
«La direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata, interpretata alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei principi di equivalenza e di effettività, non osta ad una normativa nazionale che stabilisce un tariffario di contributi unificati applicabile solo ai procedimenti amministrativi in materia di contratti pubblici, purché l’importo del tributo giudiziario non costituisca un ostacolo all’accesso alla giustizia né renda l’esercizio del diritto al sindacato giurisdizionale in materia di appalti pubblici eccessivamente difficile. Non è compatibile con la direttiva 89/665, interpretata alla luce dell’articolo 47 della Carta, la riscossione di più tributi giudiziari cumulativi in procedimenti giurisdizionali in cui un’impresa impugna la legittimità di un’unica procedura di aggiudicazione di un appalto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/665, a meno che ciò possa essere giustificato ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, il che deve essere valutato dal giudice nazionale del rinvio».
 
 


L'Associazione Giudici Amministrativi Tedeschi Italiani Francesi - AGATIF ha organizzato per il 5 giugno 2015 presso l'Università degli Studi di Bergamo un convegno con il titolo "Il potere di ordinanza del sindaco nelle materie dell'ambiente, della salute pubblica e della pubblica sicurezza".