Con la sentenza n. 779 del 23 marzo 2015, il TAR Lombardia, Milano, Sez. II, in tema di decadenza del titolo edilizio per mancato inizio dei lavori nei termini previsti, da un parte, riafferma il principio secondo cui le opere intraprese devono essere tali da evidenziare l’effettiva volontà di realizzare l’opera e non può farsi ricorso a lavori fittizi e simbolici, dall’altra, richiama il principio di coerenza dell’ordinamento giuridico, che discende dall’art. 3 Cost., in forza del quale non si può attribuire rilevanza ad un’attività di trasformazione del suolo eseguita in assenza di ulteriore atto abilitativo prodromico all’esecuzione delle opere edilizie (quale, nella fattispecie, l’autorizzazione al taglio del bosco).



Con sentenza del 4 marzo 2015 (causa n. 534/13), la Terza Sezione della Corte di Giustizia Europea, esaminando la normativa italiana alla luce dell'interpretazione dei principi del diritto dell’Unione in materia ambientale e segnatamente dei principi del chi inquina paga, di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, ha statuito che:
La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi”.

La questione pregiudiziale, che era stata sottoposta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, era la seguente:
Se i principi dell’Unione Europea in materia ambientale sanciti dall’articolo 191, paragrafo 2, [TFUE] e dalla direttiva [2004/35] (articoli l e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo considerando) – in particolare, il principio “chi inquina paga”, il principio di precauzione, il principio dell’azione preventiva, il principio della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all’ambiente – ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245, 253 del [codice dell’ambiente], che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorità amministrativa di imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica”.


Si informa che il primo Congresso nazionale dell'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti si svolgerà a Padova il 27 e 28 marzo 2015.
La giornata di studio di venerdì 27 marzo ha come titolo: “Quale giustizia amministrativa? - Gli avvocati amministrativisti invitano il Governo, la Magistratura amministrativa, le istituzioni e la società civile  a confrontarsi sulla situazione e le prospettive del sistema”.
Tale giornata si svolgerà presso la Sala delle Conferenze del Giardino della Biodiversità – Orto Botanico di Padova, in Prato della Valle 50; sarà gratuita e aperta a tutti e per essa è stato chiesto il riconoscimento dei corrispondenti crediti formativi.
Per poter partecipare ad essa è necessario inviare apposita domanda di iscrizione entro il termine del 24 marzo 2015 al seguente indirizzo e-mail: padova27.03.2015@gmail.com.
 


Si allega la circolare del 20 gennaio 2015, con la quale il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa ritiene che l’art. 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - ai sensi del quale quando l'impugnazione,  anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello  dovuto  per  la stessa impugnazione, principale o incidentale - non trovi applicazione nei giudizi proposti avanti al giudice amministrativo.