Il TAR Campania, Napoli, II Sezione, con la decisione n. 6118 del 27.11.2014:
  • ribadisce che l'onere di fornire la prova dell'epoca di realizzazione di un abuso edilizio incombe sull'interessato, il quale può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto, e non sull'amministrazione, la quale, in presenza di un'opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarla ai sensi di legge e di adottare, ove ricorrano i presupposti, il provvedimento di demolizione;
  • esclude che i rilevamenti tratti da Google Earth possano costituire, di per sé ed in assenza di più circostanziati elementi, documenti idonei a provare l'epoca di realizzazione di un abuso edilizio e ciò in considerazione della provenienza del suddetto rilevamento, delle incertezze in merito all’epoca a cui risalgono le immagini visualizzate, della genericità delle informazioni relative ai metodi di esecuzione del rilevamento medesimo.
  • La sentenza n. 6118/2014 del TAR Campania, Napoli, II Sezione, è disponibile sul sito della Giustizia amministrativa a questo indirizzo


Sul  B.U.R.L., Supplemento n. 48 del 27 novembre 2014, è stata pubblicata la legge regionale 26 novembre 2014 n. 30, che, nell’integrare la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, prevede che la Regione, al fine di valorizzare il patrimonio agricoloforestale, di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, nonché di favorire la salvaguardia del territorio, istituisca la Banca della Terra Lombarda, che consiste in un inventario pubblico dei terreni pubblici e dei terreni privati, che i proprietari o gli aventi diritto hanno dichiarato disponibili per la temporanea assegnazione ai soggetti che ne fanno richiesta. 



Segnaliamo un interessante appuntamento sulle tecniche di scrittura forense, accreditato dal Consiglio dell'Ordine di Milano.

Processo all’atto: azione formativa sulle tecniche di scrittura forense, di Giovanni Acerboni e Sergio Barozzi

In collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Milano.

10 novembre 2014 h. 15-18 tribunale di Milano
Sala Conferenze Eligio Gualdoni

crediti formativi: 3
Partecipazione: 40 €
Iscrizione online: https://secure.dcssrl.it/eventicoamilano/?requestPage=eventi/html/eventi_lista_guest.php

Antefatto

Il Gruppo Internazionale Mozart, difeso dall’avv. Azzecca-garbugli, ha perduto la causa contro il sig. Bianchi, che aveva conte- stato la legittimità del suo licenziamento (era Direttore Generale di Rossini, una società del Gruppo Mozart). Il giudice aveva proposto una conciliazione. Il difensore del sig. Bianchi l’aveva rifiutata. Il giudice ha infine accolto il ricorso del sig. Bianchi. Mozart ha dovuto pagare un risarcimento molto superiore alla cifra proposta in conciliazione dal giudice.

Il Processo

Mozart ritiene che l’avvocato Azzecca-garbugli abbia perso la causa perché la sua memoria difensiva era scritta male. Dunque, Mozart ricorre contro la memoria. Mozart chiede che l’avv. Azzecca-garbugli gli restituisca la parcella.

Persone

Giudice:
dott. Cesare De Sapia, Presidente Sezione Terza Civile (Tribunale di Milano)

Difensore dell’avv. Azzecca- garbugli:
avv. Daniela Muradore (Studio Muradore)

Difensori di Mozart:
avv. Sofia Bargellini,
avv. Alessandra Rovescalli
(Foro di Milano, Studio legale Lexellent)

Consulente tecnico d’Ufficio: dott. Giovanni Acerboni (italiani- sta, L’ink Scrittura professionale)

Locandina dell'evento disponibile a questa pagina.