L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9 del 25 febbraio 2014, enuncia una serie di importanti principi di diritto in materia di appalti pubblici, tra i quali i seguenti:  
-. l’art. 4, comma 2, lett. d), nn. 1 e 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 11 luglio 2011, n. 106, che ha aggiunto l'inciso "Tassatività delle cause di esclusione" nella rubrica dell'articolo 46 del Codice dei contratti pubblici e nel suo testo ha inserito il comma 1-bis, non costituisce una norma di interpretazione autentica e, pertanto, non ha effetti retroattivi e trova esclusiva applicazione per le procedure di gara i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati (nonché alle procedure senza bandi o avvisi, i cui inviti siano inviati), successivamente al 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del medesimo decreto legge;
-. in considerazione del principio della tassatività delle cause di esclusione, sancito dall’art. 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici (applicabile unicamente alle procedure di gara disciplinate dal medesimo Codice), i bandi di gara possono prevedere adempimenti a pena di esclusione, anche se di carattere formale, purché conformi ai tassativi casi contemplati dal medesimo comma, nonché dalle altre disposizioni del Codice, del regolamento di esecuzione e delle leggi statali;
-. il “potere di soccorso” sancito dall’art. 46, comma 1, del Codice dei contratti pubblici - sostanziandosi unicamente nel dovere della stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di completarli ma solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti - non consente la produzione tardiva della dichiarazione o del documento mancanti o la sanatoria della forma omessa, ove tali adempimenti siano previsti a pena di esclusione dal medesimo Codice, dal regolamento di esecuzione e dalle leggi statali;
 -. è illegittima, per violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), l. 7 agosto 1990, n. 241 nonché sotto il profilo della manifesta sproporzione, la previsione del bando di una gara diversa da quelle di massa, qualora essa non consenta il “potere di soccorso” e disponga l’esclusione nel caso di inosservanza di una previsione meramente formale;
-. il giudice amministrativo deve decidere la controversia, ai sensi degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, secondo comma, c.p.c., secondo l’ordine logico che, di regola, pone la priorità della definizione delle questioni di rito rispetto alle questioni di merito e, fra le prime, la priorità dell’accertamento della sussistenza dei presupposti processuali rispetto alle condizioni dell’azione;
-. nel giudizio di primo grado avente ad oggetto procedure di gara, va esaminato prioritariamente rispetto al ricorso principale il ricorso incidentale escludente che sollevi un’eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente principale non aggiudicatario (che non ha partecipato alla gara o vi ha partecipato ma è stato legittimamente escluso, ovvero che avrebbe dovuto essere escluso ma non lo è stato per un errore dell’amministrazione); tuttavia, per ragioni di economia processuale può esservi l’esame prioritario del ricorso principale, qualora questo risulti manifestamente infondato, inammissibile, irricevibile o improcedibile;
 -. nel giudizio di primo grado avente ad oggetto procedure di gara, il ricorso incidentale non va esaminato prima del ricorso principale allorquando non presenti carattere escludente; tale carattere non si verifica se il ricorso incidentale censuri valutazioni ed operazioni di gara svolte dall’amministrazione nel presupposto della regolare partecipazione alla procedura del ricorrente principale;
 -. nel giudizio di primo grado avente ad oggetto procedure di gara, sussiste la legittimazione del ricorrente in via principale - escluso dall’Amministrazione ovvero nel corso del giudizio, a seguito dell’accoglimento del ricorso incidentale - ad impugnare l’aggiudicazione disposta a favore del solo concorrente rimasto in gara, esclusivamente quando le due offerte siano affette da vizio afferente la medesima fase procedimentale.
La sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Nel direttivo del 5 dicembre 2013 si è stabilito di fissare l’importo della quota sociale per l’anno 2014 in euro 50,00 per i soci che alla data del 31 dicembre 2013 siano iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori ovvero abbiano maturato l’anzianità per l’iscrizione al citato albo; nonché euro 25,00 per tutti gli altri.


Il 19 febbraio 2014 in Roma, avanti al Notaio Maurizio Misurale, la "CAMERA AMMINISTRATIVA ROMANA", la "SOCIETÀ DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI DELL'EMILIA ROMAGNA", la "ASSOCIAZIONE DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI LIGURI CARLO RAGGI", la "CAMERA AMMINISTRATIVA DI COMO", la "ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI DEL PIEMONTE", la "ASSOCIAZIONE CAMERA AMMINISTRATIVA DISTRETTO LOMBARDIA ORIENTALE - CADLO", la "ASSOCIAZIONE DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI DELLA SICILIA", la "CAMERA AMMINISTRATIVA MATERANA", la "CAMERA AMMINISTRATIVA DISTRETTUALE DI LECCE BRINDISI E TARANTO", la "ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA", la "SOCIETÀ LOMBARDA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI - SOLOM", la "ASSOCIAZIONE VENETA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI", la "CAMERA AMMINISTRATIVA DISTRETTUALE DEGLI AVVOCATI DI BARI", la "CAMERA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI", la "CAMERA AMMINISTRATIVA E DEL DIRITTO COMUNITARIO TRIBUNALE NAPOLI NORD", la  "SOCIETÀ TOSCANA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI", la "CAMERA AMMINISTRATIVA DI MONZA E BRIANZA", la "CAMERA AMMINISTRATIVA DI TRENTO", la "A.G.AMM.: ASSOCIAZIONE DEI GIOVANI AMMINISTRATIVISTI" hanno costituito una Associazione senza fini di lucro, denominata "UNIONE NAZIONALE DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI".
Si è così portata a conclusione l’attività di coordinamento e di associazione federativa, avviata nell’anno 2012, del gruppo di lavoro appositamente costituito e formato dai rappresentanti delle principali realtà associative da anni operanti nel settore specialistico del diritto amministrativo nelle diverse Regioni.


Secondo il TAR Milano (sentenza della Prima Sezione n. 482 del 14 febbraio 2014), l’immediata precettività delle norme sulla parità formale tra i generi e di pari opportunità previste dalle fonti nazionali e comunitarie non comporta una riserva ai soggetti appartenenti al genere femminile del 50% dei posti e nemmeno comporta la determinazione in via astratta di una soglia minima di rappresentanza al di sotto della quale il principio delle pari opportunità possa dirsi violato; viceversa, compete al giudice investito della questione operare una valutazione caso per caso per stabilire se, nell’ambito delle specifiche realtà portate alla sua attenzione, il procedimento di nomina dei componenti degli organismi di governo (non elettivi) possa ritenersi compatibile con il principio delle pari opportunità.
Nella fattispecie, considerando la dimensione del Comune (Comune di Cassano Magnago) e il numero dei componenti della Giunta (sei), il TAR rileva che non è emerso alcun elemento di prova da parte dei ricorrenti di un’ingiusta pretermissione di candidature femminili ai fini della nomina della Giunta comunale e che non può, del resto, affermarsi che la presenza di un componente femminile su sei assessori possa integrare la denunciata violazione del principio delle pari opportunità, dovendosi tener conto della rilevanza non trascurabile del ruolo del nuovo assessore, al quale era stata conferita la delega ai servizi sociali, lavoro e sport.
La sentenza è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo la Corte Costituzionale, la peculiare struttura del giudizio amministrativo è di per sé ostativa all’applicabilità in detto giudizio della regola processuale civilistica, non espressiva di un principio generale del processo, enunciata dal primo comma dell’art. 291 del codice di procedura civile, che, in caso di contumacia del convenuto, consente la rinnovazione della notifica nulla della citazione, senza subordinarla alla condizione di non imputabilità al notificante dell’esito negativo della stessa; di conseguenza, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, del codice del processo amministrativo, che viceversa condiziona la rinnovazione della notificazione alla circostanza che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 31 gennaio 2014 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale al seguente indirizzo.