Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la decisione n. 5460 del 18 novembre 2013, nell’esaminare la legittimità di un programma integrato di intervento, ha affermato che la destinazione a museo della moda e scuola della moda rientra tra le “attrezzature culturali”, che l’art. 16, comma 8, del D.P.R. n. 380 del 2001 comprende tra le opere di urbanizzazione secondaria, e ciò a maggior ragione in una città come Milano, che presenta una particolare vocazione nel settore.
Nella stessa decisione si è aggiunto che la destinazione a manifestazioni espositive, sfilate ed eventi collettivi legati propriamente alla moda può rientrare tra le funzioni di interesse generale, posta la vocazione produttiva della città di Milano, che associa non solo la sua immagine, ma parte importante del suo tessuto economico al settore della moda, nell’ambito della quale le manifestazioni rappresentano sia un richiamo commerciale, sia un evento culturale.
La decisione è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato, con la sentenza della IV Sezione n. 5453 del 18 novembre 2013, ha ritenuto condivisibile il principio espresso nella sentenza appellata del TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 8 gennaio 2010, n. 3, secondo cui, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005, la pianificazione urbanistica non si svolge più attraverso atti complessi, ma consiste in un procedimento concentrato nell’ambito del solo Comune, per il che non appare necessario evocare in giudizio la Provincia in sede di impugnazione del piano di governo del territorio.
La sentenza conferma, inoltre, l’illegittimità della previsione del PGT che consente la costruzione nelle zone agricole soltanto all’imprenditore agricolo già insediato sul posto con strutture stabili, impone limiti volumetrici alle attrezzature ed alle infrastrutture produttive e stabilisce una distanza massima di edificazione dagli edifici esistenti.
La sentenza del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo la Corte Costituzionale, la mancata previsione dell’obbligo di trasmissione alla Regione dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico si pone in contrasto con l’art. 24, secondo comma, della legge n. 47 del 1985, che assume carattere di principio fondamentale, e determina l’illegittimità costituzionale della norma della Regione Molise nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico, per i quali non è richiesta l’approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione.

In Regione Lombardia la materia è regolata dall'articolo 14 della L.R. 12 del 2005.

La sentenza n. 272 del 14 novembre 2013 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale al seguente indirizzo. 


La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la decisione della Sezione Ottava del 7 novembre 2013 (causa C‑442/12), ha statuito che: “L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, deve essere interpretato nel senso che osta a che un assicuratore di tutela giudiziaria, il quale nei suoi contratti di assicurazione prevede che l’assistenza giuridica è in via di principio fornita dai suoi collaboratori, preveda altresì che i costi per l’assistenza giuridica di un avvocato o consulente giuridico liberamente scelto dall’assicurato potranno essere coperti unicamente se l’assicuratore ritiene che il caso debba essere gestito da un consulente giuridico esterno”.

Il testo della decisione è consultabile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato, Sezione IV, dopo aver ricostruito storicamente l’istituto dell’immemorabile ed averne escluso l’applicabilità al caso concreto, afferma che la funzione principale ed essenziale di un ponte realizzato su un fiume, torrente o corso d'acqua è il suo scavalcamento, per il che è innegabile che l'opera costituisca anzitutto e in modo fondamentale una pertinenza del bene demaniale naturale e necessario e, quindi, ad esso appartenente.
La sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 5337 dell’8 novembre 2013 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato in data 7 novembre 2013 una circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
Il testo è consultabile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a questo indirizzo.


Secondo la sentenza n. 2371 del 24 ottobre 2013 del TAR Lombardia, Milano, Sez. I, per l'accertamento della sola illegittimità (senza  pronuncia di annullamento) del provvedimento amministrativo ai fini risarcitori, non è necessaria né una specifica domanda risarcitoria, né una espressa domanda proposta in via subordinata al momento della proposizione del ricorso circa l'eventuale accertamento ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.; tuttavia, deve emergere la reale e inequivoca intenzione del ricorrente di ottenere una pronuncia di accertamento della sola illegittimità del provvedimento, anche se non tradotta in formule sacramentali.
Il testo della sentenza è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.