di Martina Beggio. Con sentenza n. 1105, depositata in data 29.04.2013, la sezione III del Tribunale Amministrativo per la Regione Lombardia ha segnato un rilevante arresto in tema di occupazione illegittima di un’area privata da parte di una pubblica amministrazione.
Il T.A.R. Milano ha infatti condannato un'amministrazione comunale alla restituzione, previa rimessione in pristino, di alcune aree occupate senza alcun titolo legittimante il trasferimento della proprietà, prevedendo tuttavia, in via alternativa, la tempestiva emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis del T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Tale disposizione riproduce, con alcune modifiche, l'istituto dell'acquisizione coattiva sanante previamente disciplinato all'art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001, censurato dalla Consulta per eccesso di delega con la pronuncia n. 293 del 2010.
Tale istituto presentava – e presenta tutt’ora, nonostante le modifiche apportate – diversi profili di criticità più volte evidenziati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la quale ne ha posto in luce l’incompatibilità con la tutela del diritto di proprietà in quanto tale istituto, qualificato come “expropriation indirecte” legittimerebbe la pubblica amministrazione a trarre un indebito beneficio, l’acquisto della proprietà di un immobile privato, da una situazione di mera occupazione sine titulo dello stesso (ex multis,  CEDU, 29 marzo 2006, n. 36813/1597, Scordino c/Italia).
Le modifiche apportate all’istituto in oggetto infatti non lo rendono immune da critiche posto che avalla l’acquisizione al patrimonio indisponibile statale di un bene immobile fondata, però, su un’occupazione illegittima del medesimo.
In primo luogo l’art. 42 bis impone una valutazione più rigorosa dei presupposti che giustificano l’operatività del meccanismo sanante: la pubblica amministrazione, infatti, dovrà motivare “le attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico” che giustificano tale provvedimento acquisitivo le quali dovranno inoltre essere comparate con i confliggenti interessi di diritto privato evidenziando altresì l’assenza di valide alternative all’adozione.
Il nuovo disposto normativo qualifica poi il ristoro dovuto al privato che si è visto sottrarre illegittimamente la disponibilità del bene quale “indennizzo” che dovrà coprire tanto il pregiudizio patrimoniale quanto quello non patrimoniale, quest’ultimo determinato in misura forfettaria corrispondente al dieci per cento del valore venale del bene occupato. Il comma 3 dell’art 42 bis T.U. delle espropriazioni per pubblica utilità, inoltre,  quantifica l’indennità patrimoniale nel valore venale del bene equiparando, dunque, dal punto di vista del quantum dovuto, l’acquisizione coattiva sanante alla regolare procedura di espropriazione.  
Altra importante novità si rinviene nell’eliminazione del meccanismo della cosiddetta acquisizione giudiziaria prevista dal terzo comma dell’art. 43 T.U. delle espropriazioni per pubblica utilità in forza del quale era possibile che l’amministrazione si vedesse condannata dal giudice amministrativo – senza alcun limite temporale – al mero risarcimento del danno per l’utilizzazione di un immobile senza alcun titolo legittimante il trasferimento della proprietà, con esclusione della restituzione del bene stesso oggetto di occupazione.  
Nel caso di specie l'occupazione delle aree interessate era intervenuta in forza di un decreto espropriativo d'urgenza emanato a seguito di una delibera della giunta comunale del comune di Lainate che dichiarava la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori per la realizzazione di un ponte sul Torrente Lura.
Tuttavia, il termine per l’emanazione del decreto di esproprio era inutilmente decorso senza che l’amministrazione comunale si fosse prontamente attivata in tal senso.
Nella sentenza de qua i Giudici amministrativi hanno in primo luogo rigettato la questione di giurisdizione sollevata dai ricorrenti, affermando la sussistenza della giurisdizione amministrativa rilevando come gli atti della procedura siano qualificabili come provvedimenti costituenti manifestazioni di un pubblico potere.
Trattando nel merito la richiesta di risarcimento danni per la privazione arbitraria della disponibilità delle aree in questione, ed aderendo ad un recente orientamento giurisprudenziale allineatosi alla posizione della Corte di Giustizia Europea, i Giudici amministrativi hanno sancito l'attuale inoperatività dell'occupazione espropriativa, istituto basato sull'accessione invertita.
Di ciò è conseguenza che la realizzazione degli interventi sulle aree occupate non abbia determinato il trasferimento della proprietà delle stesse in favore dell’amministrazione comunale le quali sono sempre state di proprietà dei ricorrenti, come, del resto, avveniva in passato.
Dunque, a far data dalla scadenza del termine per l'emanazione del decreto di esproprio, l'occupazione è risultata abusiva dovendo essere qualificata come illecito di natura permanente ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Alla luce di quanto esposto,  il Comune di Lainate è stato condannato alla restituzione, previa rimessione in pristino, delle aree in oggetto facendo tuttavia salva la possibilità che le parti giungano a diverso accordo o che l’amministrazione comunale adotti un provvedimento di acquisizione sanante.
In sintesi, con tale sentenza il T.A.R. Milano contribuisce a riaccendere un accesso dibattito in dottrina e giurisprudenza circa la legittimità dell’acquisizione coattiva sanante, istituto che legittima la pubblica amministrazione ad acquisire immobili privati senza rispettare le modalità stabilite dal procedimento espropriativo e, soprattutto, in assenza di un valido titolo legittimante il trasferimento della proprietà stessa.

La sentenza è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ha aggiornato al 31 maggio 2013 le istruzioni sull'applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo. Le istruzioni sono consultabili al seguente indirizzo.


Sul B.U.R.L., supplemento n. 23 del 5 giugno 2013, è stata pubblicata la legge regionale 4 giugno 2013 n. 1 "Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)". Il B.U.R.L. è consultabile al seguente indirizzo.