Sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, supplemento ordinario n. 212, è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2012 n. 228 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)».

La legge, composta di un solo articolo di ben 560 commi, ha inciso anche sulla disciplina del contributo unificato.

Quanto ai giudizi amministrativi, queste sono alcune delle novità introdotte dai commi 25 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 228/2012:

  • per i ricorsi ai quali si applica il rito abbreviato comune a determinate materie, previsto dal libro IV, titolo V, del codice del processo amministrativo nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800;
  • per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice del processo amministrativo il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000, mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000; se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il contributo dovuto è di euro 6.000;
  • in tutti i casi non espressamente disciplinati dalle lettere a), b), c) e d) del comma 6-bis dell’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il contributo dovuto è di euro 650;
  • nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b), del codice del processo amministrativo, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste;
  • il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), dell’art. 1 della legge n. 228/2012, è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione;
  • i nuovi importi si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 228/2012 (1 gennaio 2013).

Più in generale, si segnala che la stessa legge di stabilità 2013 ha, inoltre, inserito (cfr. comma 17 dell’art. 1) all'articolo 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dopo il comma 1-ter il seguente: «1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»; le disposizioni di cui al nuovo comma 1 quater si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità 2013.


Con sentenza C‑159/11 del 19.12.2012 la Corte di Giustizia Europea ha posto un stop agli accordi stipulati tra pubbliche amministrazioni (nella specie ASL e Università) al fine della realizzazione di servizi di  progettazione (nella specie, consistenti nella valutazione della vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere).

Era stato il Consiglio di Stato, investito della vicenda a seguito dell'accoglimento in primo grado del ricorso presentato dalle associazioni degli ingegneri e degli architetti, a rimettere la questione alla Corte di Giustizia Europea, chiedendosi
se la conclusione di un accordo tra pubbliche amministrazioni non sia contraria al principio della libera concorrenza qualora una delle amministrazioni interessate possa essere considerata un operatore economico, qualità riconosciuta ad ogni ente pubblico che offra servizi sul mercato, indipendentemente dal perseguimento di uno scopo di lucro, dalla dotazione di una organizzazione di impresa o dalla presenza continua sul mercato. 
e decidendo di sospendere il procedimento, sottoponendo alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la [direttiva 2004/18], ed in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d), l’articolo 2, l’articolo 28 e l’allegato II [A], categorie 8 e 12, ostino ad una disciplina nazionale che consente la stipulazione di accordi in forma scritta tra due amministrazioni aggiudicatrici per lo studio e la valutazione della vulnerabilità sismica di strutture ospedaliere da eseguirsi alla luce delle normative nazionali in materia di sicurezza delle strutture ed in particolare degli edifici strategici, verso un corrispettivo non superiore ai costi sostenuti per l’esecuzione della prestazione, ove l’amministrazione esecutrice possa rivestire la qualità di operatore economico».
Le norme sottoposte all'attenzione della Corte sono:

  • l’articolo 15, primo comma, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (GURI n. 192, del 18 agosto 1990, pag. 7), secondo cui «le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune»;
  • l’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell’11 luglio 1980, recante riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (Supplemento ordinario alla GURI n. 209, del 31 luglio 1980).

Premesso che le tipologie di appalti conclusi da enti pubblici che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, sono:

  • contratti di appalto stipulati da un ente pubblico con un soggetto giuridicamente distinto da esso, quando detto ente eserciti su tale soggetto un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi e, al contempo, il soggetto in questione realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti che lo controllano;
  • contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi;

la Corte ha fissato il seguente principio di diritto:
Il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici osta ad una normativa nazionale che autorizzi la stipulazione, senza previa gara, di un contratto mediante il quale taluni enti pubblici istituiscono tra loro una cooperazione, nel caso in cui – ciò che spetta al giudice del rinvio verificare – tale contratto non abbia il fine di garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, non sia retto unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico, oppure sia tale da porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.

La sentenza 19.12.2012 n. C-159/11 è disponibile sul sito al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0159:IT:HTML



Sul B.U.R.L. del 28 dicembre 2012 è stata pubblicata la legge regionale 24 dicembre 2012 n. 21 «Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013».

L’art. 4 della legge regionale n. 21 del 2012 modifica la disciplina transitoria di cui all’art. 25 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo del territorio».

In particolare, dopo il comma 1 bis del citato art. 25 vengono inseriti i seguenti commi:

1 ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, primo periodo, i PRG vigenti dei comuni danneggiati dal sisma del 20 maggio 2012 inclusi nell’elenco allegato al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, nonché di quelli dichiarati in dissesto finanziario con deliberazione del consiglio comunale approvata entro il 31 dicembre 2012 conservano efficacia fino al 31 dicembre 2013, salvo quanto disposto dall’articolo 26, comma 3 quater. In caso di mancata adozione del PGT entro il 31 dicembre 2013,si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 quater e 1 quinquies.
1 quater. Nei comuni che entro il 31 dicembre 2012 non hanno approvato il PGT, dal 1° gennaio 2013 e fino all’approvazione del PGT, fermo restando quanto disposto dall’articolo 13, comma 12 e dall’articolo 26, comma 3 quater, sono ammessi unicamente i seguenti interventi:
a) nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all’articolo 27, comma 1, lett. a), b) e c);
b) nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal medesimo PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato;c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati entro la data di entrata in vigore della legge recante (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013), la cui convenzione, stipulata entro la medesima data, è in corso di validità.
1 quinquies. Nei comuni di cui al comma 1 quater, dal 1° gennaio 2013 e fino all’approvazione del PGT, non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia); sono fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2012.


Con decreto presidenziale 11 dicembre 2012 sono state stabilite le  nuove competenze delle Sezioni del Tar Lombardia - Milano nonché il calendario delle udienze per l'anno 2013.

Il decreto è scaricabile a questo indirizzo [pdf].



24 GENNAIO 2013

    • “La correlazione tra strumenti di pianificazione territoriale (PTR, PTCP, PGT)” (arch. Giuseppe Cosenza e avv. Erminia Gariboldi).

21 FEBBRAIO 2013

    • “Responsabilità erariale e processo contabile” (dott.ssa Laura De Rentiis e dott. Alessandro Napoli).

21 MARZO 2013

    • “Silenzio della P.A.: profili sostanziali e processuali” (prof. Marco Sica).

18 APRILE 2013

    • “Le tipologie edilizie in Lombardia e tutela del terzo nei confronti della DIA e della SCIA” (avv. Mario Lavatelli e avv. Lorenzo Spallino). 

23 MAGGIO 2013

    • “Autotutela, affidamento e responsabilità della P.A.” (avv. Maria Antonietta Marciano e dott.ssa Elena Quadri).

20 GIUGNO 2013

    • “La formazione dei contratti pubblici al crocevia tra regole e principi” (prof. Maurizio Cafagno).

26 SETTEMBRE 2013

    • “I servizi di interesse economico generale, dal diritto comunitario al diritto nazionale” (avv. Maurizio Lo Gullo).


di Virgina Manzi

Non sussiste l’obbligo di allontanamento dall’aula da parte del consigliere comunale interessato all’atto, ma solo l’obbligo di non partecipare alla discussione ed alla votazione, a meno che il Regolamento sul funzionamento del Consiglio non disponga diversamente.

Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2012 n. 3372 [pdf]

Come è noto l’art. 279 del T.U. 383/1934 (abrogato dall’ art.274 del decreto legislativo 267/200) stabiliva che: “Gli amministratori dei Comuni …… devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono e verso gli stabilimenti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come è pure quando si tratta di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Il divieto di cui sopra importa anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari”. 
L’obbligo di allontanarsi dalla sala era pertanto espressamente sancito dalla legge (l’art 290 del T.U.148/1915 non prevedeva tale obbligo).
L’art. 78, comma 2, del decreto legislativo 267/2000 che ora disciplina la materia, stabilisce solo l’obbligo “di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione”, nel caso in cui il consigliere ovvero i suoi parenti ed affini entro il quarto grado siano interessati all’atto, ma non dispone l’allontanamento dall’aula.
Atteso che tale obbligo non è più sancito dalla legge, il consigliere comunale che rimane presente e non partecipa (nel senso che non interviene ma si limita ad assistere) alla discussione e alla votazione, non allontanandosi dall’aula, rispetta il dettato dell’art. 78 TUEL vigente.
Tuttavia, qualora il regolamento sul funzionamento del consiglio replichi quanto previsto dall’art 279 (obbligo di allontanamento), il consigliere deve abbandonare l’aula; se poi il regolamento esclude dal computo per il raggiungimento del quorum strutturale chi debba obbligatoriamente astenersi, la presenza del consigliere interessato all’atto non concorre alla formazione del numero legale per la validità della seduta (e quindi nel caso in cui il quorum strutturale venga raggiunto con il concorso del consigliere obbligato all’astensione, la seduta è illegittima).
Parte della giurisprudenza ha, comunque, ritenuto che, anche vigente l’ art. 78 il Consigliere interessato all’atto debba allontanarsi dall’aula senza invocare però la disposizione violata ,ma richiamandosi ai principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Secondo il TAR Sardegna “comporta non solo il divieto di partecipare alla discussione ed alla votazione finale, ma anche l’obbligo di allontanamento dalla seduta prima della discussione e dell’approvazione della relativa proposta di deliberazione, in quanto la presenza del consigliere interessato è potenzialmente idonea ad incidere negativamente sulla serenità dei colleghi consiglieri comunali sia nella fase della discussione sia nella fase della discussione finale” (TAR Sardegna – sez. 2 – sentenza n. 1815/2008) –
(in senso conforme TAR EMILIA ROMAGNA - PARMA, SEZ. I - sentenza 22 settembre 2009 n. 675, Consiglio Stato, Sez. IV, 3 settembre 2001, n. 4622; T.A.R. Lombardia - Brescia, 30 maggio 2006, n. 648; T.A.R. Abruzzo - Pescara, 13 febbraio 2004, n. 208; T.A.R. Umbria - Perugia, 19 luglio 2002, n. 546).
Altra giurisprudenza più aderente al dato letterale della norma e al fatto che la stessa non sia stata replicata nella formulazione prevista dall’art 279 del T.U 383/1934, ritiene che non sussista più l’obbligo di allontanamento dall’aula, a meno che il regolamento sul funzionamento del consiglio non lo disciplini espressamente ovvero non ripeta la disposizione dell’art 49 del r.d 297/1911- regolamento di esecuzione del TU 148/1915- (non computabilità ai fini del quorum strutturale del consigliere in conflitto di interessi).
Il TAR Veneto con sentenza n. 4338/2010 ha sancito che “La circostanza che, nella fattispecie, i consiglieri in conflitto non si siano fisicamente allontanati al momento della votazione finale non è di per sé causa d'invalidità della successiva approvazione: resta il fatto — ed in questo consiste il vizio — che illegittimamente essi sono stati inclusi nel computo dei presenti, per la determinazione del quorum strutturale.
Il già citato art. 19 del regolamento per la disciplina delle adunanze consiliari stabilisce che "Non sono computabili nel numero fissato per la validità delle adunanze i consiglieri: ... 2) che abbiano interesse personale nelle questioni delle quali si discute; 3) che siano parenti od affini fino al 4° grado degli interessati all'argomento sottoposto all'esame del Consiglio"(conforme Tar Liguria Sentenza 818/2004).
Con sentenza n. 3372 del 7 giugno 2012 il Consiglio di Stato - sez V- si è espresso sulla questione affermando che la mera astensione dalla partecipazione alla discussione ed alla votazione elimina il conflitto di interessi, “essendo già l’astensione una modalità di non partecipazione al voto, salvo che si provi che vi sia stata una discussione precedente al voto alla quale il consigliere, poi astenutosi, abbia partecipato, per ciò solo incidendo sulle determinazioni dell’assemblea. L’allontanamento era espressamente previsto dall’art. 279 del Regio Decreto 03/03/1934, n. 383, ma non è stato ribadito dall’art. 78 TUEL, che invece individua nell’astensione dalla votazione e dalla discussione gli strumenti sufficienti a neutralizzare il conflitto“.
Secondo il Consiglio di Stato, quindi, anche i consiglieri che obbligatoriamente devono astenersi dalla votazione e dalla discussione sono computati nel numero legale e, pertanto, concorrono alla formazione del quorum strutturale, a meno che il regolamento sul funzionamento del consiglio non disponga diversamente, ossia, preveda che i succitati consiglieri non concorrano alla formazione del numero legale.




16 dicembre 2019: modificato lo Statuto

Nell'Assemblea del 16 dicembre 2019 lo Statuto è stato modificato aumentando da due a tre anni la durata in carica del consiglio direttivo e del collegio dei probiviri.

14 aprile 2014: nasce la Camera Amministrativa dell'Insubria

Nell'Assemblea del 14 aprile 2014 la Camera Amministrativa di Como ha portato a conclusione il percorso di allargamento della Camera agli avvocati che operano nei circondari dei Tribunali di Busto Arsizio, Lecco, Sondrio e Varese.
L’Assemblea ha deliberato la modifica dello statuto dell’Associazione, finalizzata, tra l’altro, a:

  • modificare la denominazione dell’Associazione in “Camera Amministrativa dell'Insubria”;
  • consentire l’adesione agli avvocati che operano nei circondari dei Tribunali di Busto Arsizio, Lecco, Sondrio e Varese;
  • aumentare il numero dei componenti del consiglio direttivo da 5 a 7.
Verbale assemblea Camera Amministrativa di Como 14.4.2014

Statuto Camera Amministrativa dell'Insubria

19 febbraio 2014: nasce l'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti

La Camera Amministrativa di Como aderisce all'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti, fondata il 19 febbraio 2014 a Roma per iniziativa di diciannove camere amministrative (tra cui la Camera Amministrativa di Como) e società regionali operanti presso tutte le giurisdizioni amministrative e contabili. Tra gli scopi principali quelli di valorizzare la figura e l’attività dell’avvocato amministrativista e di promuovere l’efficienza del processo amministrativo e la buona amministrazione.

22 maggio 2009: nasce la Camera Amministrativa di Como

Il 22 maggio 2009 nasce a Como, nello studio del notaio Achille Cornelio, la Camera Amministrativa di Como, associazione tra avvocati del Foro di Como che esercitano la propria attività professionale prevalentemente nel settore del diritto amministrativo. I soci fondatori (Lavatelli Mario, Marciano Maria Antonietta, Spallino Lorenzo, Lo Gullo Maurizio, Tumbiolo Ruggero e Mantegazza Gianni) hanno provveduto a comporre, in via eccezionale, il primo consiglio direttivo, con il compito di raccogliere nuove adesioni e convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo consiglio.

La Camera ha come scopi: la valorizzazione della figura dell'avvocato amministrativista e la sua specifica professionalità; la promozione dell'adeguamento dell'ordinamento amministrativo sostanziale e processuale alle esigenze della società e contribuire al migliore funzionamento della giustizia amministrativa; la promozione di e ricerche di diritto amministrativo anche attraverso la collaborazione con università, accademie ed altre istituzioni pubbliche o private; la promozione delle più ampie iniziative di formazione professionale dell'avvocatura nel settore amministrativo; la ricerca delle soluzioni dei problemi degli avvocati che esercitano la loro attività professionale nel settore del diritto amministrativo; la migliore tutela degli interessi di chi opera nello specifico settore professionale, nonché degli utenti della giustizia; il mantenimento di contatti con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como, con le altre associazioni forensi, con le autorità giudiziarie e con i rappresentanti dei pubblici poteri, con proposte ed iniziative nell'interesse del migliore funzionamento della giustizia amministrativa; la promozione di iniziative atte a sviluppare il senso di responsabilità, l'amore per lo studio, la continua ricerca della professionalità nonché sviluppare i principi della deontologia professionale, sia nei rapporti tra le parti che nella colleganza professionale.

Atto costitutivo Camera Amministrativa di Como

Statuto Camera Amministrativa di Como

Coordinate bancarie
Crédit Agricole, Como, via Cadorna
Iban IT67W0623010996000046709733

Elenco soci

Qui potete visualizzare l'elenco dei soci: elenco soci.


Modalità di iscrizione

Possono aderire alla Camera Amministrativa dell'Insubria quali associati gli avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Como, Busto Arsizio, Lecco, Sondrio e Varese o comunque svolgenti con continuità attività nel circondario dei suddetti Tribunali, che esercitano la propria attività professionale prevalentemente nel settore del diritto amministrativo, ivi compresi gli avvocati degli Enti pubblici iscritti negli appositi elenchi speciali che svolgono la loro attività nel circondario dei suddetti Tribunali. L'ammissione dei nuovi soci è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, che verifica i predetti requisiti. La domanda di associazione è accompagnata dalla presentazione di almeno un associato e va inviata all'indirizzo e-mail insubriacamera@gmail.com. Non possono aderire alla Camera Amministrativa dell’Insubria gli avvocati iscritti ad altre Associazioni specialistiche in materie diverse dal diritto amministrativo o pubblico. Il modulo per inviare la propria domanda è scaricabile a questo collegamento:

QUOTA ASSOCIATIVA

Nel consiglio direttivo della Camera Amministrativa dell'Insubria del 4 dicembre 2023 la quota associativa per l'anno 2024 è stata fissata in euro 50,00 per gli avvocati che alla data del 31 dicembre 2023 abbiano maturato dieci anni di iscrizione all'Albo degli Avvocati e in euro 25,00 per tutti gli altri.

COORDINATE BANCARIE

Crédit Agricole, Como, via Cadorna
Iban IT67W0623010996000046709733

ELENCO SOCI

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Questa è una versione provvisoria del sito della Camera Amministrativa di Como, in attesa di una versione definitiva una volta implementate tutte le risorse utili alla vita dell'associazione e di interesse degli iscritti. In questa fase responsabile è l'avvocato Lorenzo Spallino: http://www.studiospallino.it/ls.htm

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Consiglio direttivo [a far data dall'11.01.2023]

Ruggero Tumbiolo [presidente]
Virginia Manzi [vice presidente]
Domenica Condello [segretario/tesoriere]
Emanuele Boscolo [consigliere]
Stefano Calvetti [consigliere]
Paride Luzzi [consigliere]
Lorenzo Spallino [consigliere]

Collegio probiviri

Marta Colzani
Gianni Mantegazza
Paolo Mantegazza

Soci Onorari

Emanuele Boscolo
Paolo Mantegazza
Marco Sica

Responsabile scientifico 

Emanuele Boscolo

Rappresentante nel comitato scientifico dell'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti 

Emanuele Boscolo


CAMERA AMMINISTRATIVA DELL'INSUBRIA

Sede legale

c/o uffici del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como,  Palazzo di Giustizia, viale L. Spallino 1, 22100 Como

Sede operativa

c/o avv. Domenica Condello, via Borgovico 148, 22100 Como

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Credito Valtellinese, Agenzia n. 1 di Como IBAN IT 76 H 05216 10901 000000056264

Recapiti

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